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data ultima modifica 02/04/2009
Igiene Industriale - Principali riferimenti legislativi
Il Capo I del Titolo IX (Sostanze pericolose) del D.Lgs. n. 81/2008, detta disposizioni sulla protezione da agenti chimici.
Gli artt. 221 e 232 dispongono sulla protezione da agenti chimici, determinando i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come il risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici (art. 221, comma 1).
I requisiti individuati dal Capo "Protezione da agenti chimici" si applicano (art. 221):
  • a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,(comma 2) fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal D.lgs. n. 230/1995
  • al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei D.M. 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel D.Lgs. n. 41/1999, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'art. 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998 (comma 3).
Le disposizioni del medesimo Capo, invece, non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto: queste ultime sono disciplinate dal Capo III del medesimo Titolo IX (comma 4).

L'art. 222 definisce come:
  • agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato
  • agenti chimici pericolosi:
    1. agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. n. 52/1997, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente
    2. agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. n. 65/2003, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente
    3. agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale
  • attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa
  • valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII
  • valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX
  • sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro
  • pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi
  • rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

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