La direttiva europea 2001/77/CE definisce la biomassa come la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti o residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla selvicoltura e dalle industrie connesse, nonchè la parte biodegradabile dei rifiuti industriali ed urbani.
Tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.L. 387/2003 ed include i rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, compresi anche la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti.
Nell'inquadramento generale delle biomasse si rivolge una particolare attenzione alle biomasse ligno-cellulosiche. Per quanto concerne i biocombustibili solidi ricavabili da queste, la specifica tecnica del CEN (TC335) definisce le seguenti fonti di biomassa:
- prodotti agricoli e forestali
- scarti vegetali derivanti da attività agricole e forestali
- scarti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione
- scarti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento, inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione
- scarti di sughero.