Come ogni altro tipo di sicurezza anche quella antincendio è basata sulla prevenzione.
Tutti i lavoratori hanno il dovere, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, di adoperarsi per prevenire che si verifichino incendi; sono inoltre tenuti ad intervenire, nel modo più opportuno, per reprimere un inizio di incendio.
E' indispensabile pertanto che tutte le maestranze operanti nello stabilimento siano a conoscenza delle norme che regolano la prevenzione e l'estinzione degli incendi.
L'esperienza dimostra che le cause sono svariatissime, non ultime l'imprudenza, le dimenticanze o le negligenze del personale.
Tramite la formazione degli addetti alla prevenzione incendi si possono garantire:
- un'efficace azione di prevenzione incendi
- un intervento razionale ed efficace in caso di incendio
- un ordinato e rapido sfollamento in caso di evacuazione.
La durata e i contenuti dei corsi di formazione sono correlati alla tipologia delle attività ed al livello del rischio di incendio delle stesse (allegato IX al D.M. 10/03/1998):
- Attività a rischio di incendio basso: durata del corso di formazione 4 ore
- Attività a rischio di incendio medio: durata del corso di formazione 8 ore
- Attività a rischio di incendio alto: durata del corso di formazione 16 ore
La formazione deve essere aggiornata, i termini verranno successivamente definiti con apposito decreto.
Nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X al D.M. 10/03/1998, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, oltre a frequentare il suddetto corso di formazione, devono conseguire l'attestato di idoneità rilasciato dai Vigili del Fuoco.