E’ necessario che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati (art. 124, comma 1) mediante provvedimento di autorizzazione allo scarico rilasciato al titolare dell’attività da cui origina lo scarico (comma 2). Il comma 4 del medesimo art. 124 stabilisce che gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie necessitano dell’approvazione dell’Autorità d’ambito.
L’autorizzazione è rilasciata (art. 124, comma 2) in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio nel caso in cui uno o più stabilimenti conferiscano tramite condotta ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati.
La domanda di autorizzazione agli scarichi (art. 124, comma 7) è presentata, salvo diversa disciplina regionale, alla provincia o all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura; l'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
La validità dell’autorizzazione (comma 8), salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 59/2005, è di 4 anni dal rilascio.
La richiesta di rinnovo deve essere presentata 1 anno prima della scadenza; fino all’adozione del nuovo provvedimento lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione seguendo le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione. Il rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi contenenti sostanze pericolose deve essere concesso in modo espresso entro 6 mesi dalla data di scadenza; se entro tale termine manca l’autorizzazione espressa lo scarico dovrà cessare immediatamente.
La disciplina regionale degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie può prevedere forme di rinnovo tacito dell’autorizzazione stessa.
La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve contenere (art. 125):
- indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico;
- volume annuo di acqua da scaricare;
- tipologia del ricettore;
- individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo;
- descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
- eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto;
- indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico;
- sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda deve altresì indicare:
- la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di tali sostanze nello scarico (la capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi);
- il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue (art. 127) sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione; altresì, devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.
É vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.