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data ultima modifica 03/04/2009
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione (art. 269) secondo la procedura di cui alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto:
  • dall'art. 267, comma 3, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale per i quali l’AIA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni di cui al titolo I della parte V del D.Lgs. n. 152/2006;
  • dai commi 14 e 16 dell’art. 269,
  • dall'art. 272, comma 5, impianti destinati alla difesa nazionale.

Pertanto, il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro (art. 269, comma 2) presenta all’autorità competente una domanda di autorizzazione accompagnata dai seguenti documenti:
  • progetto dell'impianto con la descrizione specifica dell’attività a cui l’impianto è destinato, delle tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
  • relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.

L’autorizzazione stabilisce (art. 269, commi 4 e 5) ai sensi degli artt. 270 e 271:
  • le modalità di captazione e convogliamento per le emissioni tecnicamente convogliabili;
  • per le emissioni convogliate o per le quali è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;
  • per le emissioni diffuse saranno predisposte apposite prescrizioni al fine di assicurarne il contenimento;
  • il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio (deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno 15 giorni)e la messa a regime dell’impianto;
  • la data entro cui devono essere comunicati all’autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla messa a regime, la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare.

Entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell’impianto, l’autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento (art. 269, comma 6).

Eventuali modifiche (comma 8) che comportino una variazione del progetto o della relazione tecnica o della relazione di cui al comma 2 o nell’autorizzazione di cui al comma 3 o nell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 o nei documenti di cui all’art. 12 di quest’ultimo decreto, anche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati, devono essere comunicate dal gestore all'autorità competente; se la modifica è sostanziale il gestore presenta una domanda di aggiornamento ai sensi dell’art. 269.


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