Decisione di esecuzione (UE) 2026/2211 della Commissione, del 01 ottobre 2026
“Decisione di esecuzione (UE) 2026/2211 della Commissione, del 1° ottobre 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/165 della Commissione per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di refrigerazione e le pompe di calore, le attrezzature per GPL, i recipienti criogenici e la saldatura e la brasatura redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Novità
La Commissione europea ha adottato la Decisione di esecuzione (UE) 2026/2211 del 1° ottobre 2026, che aggiorna l’elenco delle norme armonizzate applicabili alle attrezzature a pressione, con particolare riferimento a:
- sistemi di refrigerazione e pompe di calore,
- attrezzature per GPL,
- recipienti criogenici,
- caldaie,
- saldatura e brasatura.
La decisione è stata pubblicata e messa a disposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Serie L, il 2 ottobre 2026 ed è entrata in vigore lo stesso giorno.
Riferimenti normativi
Il provvedimento modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2025/165 e si colloca nel quadro della Direttiva 2014/68/UE (PED), relativa alla messa a disposizione sul mercato delle attrezzature a pressione, nonché del Regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea.
Ai sensi dell’articolo 12 della PED, infatti, le attrezzature a pressione e gli insiemi conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE beneficiano della presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della direttiva.
Contenuti
L’aggiornamento deriva dall’attività di revisione svolta dal CEN a seguito della richiesta di normazione della Commissione del 2024. Tra i nuovi riferimenti inseriti figurano norme riguardanti:
- raccordi per tubazioni da saldare di testa,
- semilavorati di alluminio destinati agli apparecchi a pressione,
- caldaie a tubi da fumo,
- impianti di refrigerazione e pompe di calore,
- qualificazione delle procedure e del personale di saldatura e brasatura,
- valvole di sicurezza per GPL,
- generatori di vapore in acciaio inossidabile,
- tubazioni metalliche ondulate,
- compensatori di dilatazione,
- recipienti criogenici,
- sistemi di tubazioni in materia plastica.
Tra le nuove norme sono comprese, ad esempio, la EN ISO 24664:2024 sui dispositivi di sovrappressione degli impianti di refrigerazione e delle pompe di calore, la EN 14129:2024 sulle valvole di sicurezza per recipienti GPL, la EN ISO 21009-2:2024 sui recipienti criogenici e la EN ISO 14732:2025 sulla qualificazione del personale di saldatura.
Particolare attenzione è riservata alla EN 12953-6:2024, relativa all’equipaggiamento delle caldaie a tubi da fumo.
La Commissione ne riconosce la rispondenza a diversi requisiti della PED, ma rileva specifiche carenze tecniche riguardanti, tra l’altro, le modalità di funzionamento delle attrezzature a pressione, il superamento dei limiti ammissibili, gli accessori di sicurezza e la protezione dal surriscaldamento. Il riferimento viene pertanto pubblicato con limitazioni alla presunzione di conformità per determinati punti e per l’allegato F della norma rispetto ad alcuni requisiti essenziali dell’Allegato I della Direttiva 2014/68/UE.
Struttura
La decisione è composta da due articoli e un allegato.
L’articolo 1 dispone la modifica dell’Allegato I della Decisione (UE) 2025/165, mentre l’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore e il regime transitorio.
L’allegato individua i riferimenti delle precedenti versioni da sopprimere e quelli aggiornati da inserire. Per consentire ai fabbricanti di adeguare i prodotti interessati, il ritiro dei riferimenti delle norme sostituite non è immediato: il punto 1 dell’allegato, che ne dispone la soppressione, si applicherà dal 2 aprile 2028. Fino a tale data è quindi previsto un periodo di transizione tra i riferimenti precedenti e quelli aggiornati.

