La L. 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione in legge del D.L. 146/2021 (recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro), aveva introdotto importanti modifiche sulla formazione in materia di sicurezza.
Alcune di queste dovevano essere attuate da un Accordo Stato-Regioni che, sulla base di quanto definito nella stessa L. 17 dicembre 2021, n. 215, doveva essere emanato entro il 30 giugno 2022. Ad oggi però l'Accordo non è ancora stato emanato.
Modifiche previste
- Formazione del Datore di Lavoro: nel nuovo Accordo saranno definiti i contenuti della "formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro";
- Verifica di efficacia della formazione: il nuovo Accordo definirà anche "l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa";
- Formazione Preposti: il nuovo Accordo dovrà attuale la previsione della ripetizione "con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".
In vigore
Pertanto, sulla base di quanto ribadito dalla Circolare 16 febbraio 2022, n.1 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, fino alla pubblicazione del nuovo accordo, per tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, restano in vigore la periodicità e i contenuti previsti dagli accordi esistenti.
Nello specifico nella Circolare sono riportati i seguenti passaggi:
- Formazione Datore di Lavoro: "la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato" il nuovo Accordo Stato-Regioni;
- Formazione Preposti: "in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011" (quindi, aggiornamento quinquennale);
- Sanzioni circa le nuove disposizioni: "gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza" Stato-Regioni. "Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994".
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