D.M. 11 settembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
“Modifiche all'allegato 1 del decreto 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade”.
Novità
Il 23 settembre 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 il Decreto 11 settembre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante modifiche all’allegato 1 del decreto 5 agosto 2024 relativo ai Criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.
Il decreto si colloca nel quadro normativo del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che prevede l’inserimento obbligatorio dei CAM nelle procedure di gara delle stazioni appaltanti, in attuazione delle direttive europee in materia di appalti sostenibili.
Le modifiche intervengono per correggere errori materiali e integrare alcuni criteri alla luce di osservazioni tecniche pervenute da soggetti istituzionali e operatori del settore.
Struttura
La struttura del provvedimento si articola in cinque articoli:
- oggetto delle modifiche,
- definizioni,
- disposizioni transitorie,
- coordinamento normativo,
- norme finali.
Le modifiche apportate riguardano principalmente l’allegato tecnico, con interventi su definizioni, ambito di applicazione, requisiti di progettazione, verifiche tecniche e criteri ambientali legati a materiali e tecnologie impiegate nella realizzazione delle opere stradali.
Argomenti trattati
Correzioni a riferimenti normativi,
semplificazioni nella redazione degli studi LCA (Life Cycle Assessment),
revisione di criteri su calcestruzzi,
conglomerati bituminosi, materiali riciclati, prodotti prefabbricati, legno, lubrificanti e imballaggi,
adeguamenti su sostenibilità, durata, efficienza funzionale delle pavimentazioni e gestione del cantiere.
Sono previste anche deroghe e periodi transitori per garantire la continuità nei procedimenti già avviati.