29/12/2025

Ambiente

CBAM: definiti i criteri operativi

Otto atti legislativi e regolamentari della Commissione

Regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2546, 2025/2547, 2025/2548, 2025/2549, 2025/2550 del 10 dicembre 2025; Regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2619, 2025/2620 del 16 dicembre 2025; Regolamento delegato (UE) 2025/2551, del 20 novembre 2025

Novità

Il 12 dicembre 2025 la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha raccolto otto atti legislativi e regolamentari della Commissione che vanno a completare il quadro normativo e operativo del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), previsto dal Regolamento (UE) 2023/956 e in vigore per la fase transitoria che inizierà formalmente il 1° gennaio 2026. 

Il CBAM è il sistema comunitario volto a garantire che le importazioni di determinati prodotti nell’Unione siano soggette a un adeguamento del costo del carbonio equivalente a quello interno previsto dal sistema ETS (Emission Trading System), evitando così fenomeni di “carbon leakage” e assicurando parità di condizioni competitive tra produzione comunitaria e importata.

Nel dettaglio, i provvedimenti pubblicati integrano il quadro tecnico e procedurale del CBAM su più fronti:

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546, datato 10 dicembre 2025, disciplina l’applicazione dei principi di verifica delle emissioni incorporate dichiarate dai gestori nell’ambito della rendicontazione CBAM, specificando le modalità con cui i verificatori devono svolgere visite in loco (fisiche o virtuali), determinare soglie di rilevanza e predisporre la relazione di verifica standardizzata. Questo atto è fondamentale per garantire l’affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026. 

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2547 (anch’esso parte della serie) fornisce i metodi di calcolo delle emissioni incorporate nelle merci soggette a CBAM, chiarendo le formule, i valori di riferimento, i dati di input e le procedure da utilizzare per derivare le emissioni dirette e, dove applicabile, quelle indirette. 

Regolamento delegato (UE) 2025/2551

Regolamento delegato (UE) 2025/2551 della Commissione integra il reg. (UE) 2023/956 con disposizioni dettagliate su accreditamento, controllo e sorveglianza dei verificatori, nonché su riconoscimenti reciproci e valutazioni tra pari degli organismi di accreditamento. Questo atto è essenziale per il funzionamento della rete di verificatori indipendenti che dovranno operare in tutti gli Stati membri. 

Le restanti cinque norme della serie (Regolamenti UE 2025/2548, 2025/2549, 2025/2550, 2025/2619, 2025/2620) completano il quadro procedurale e tecnico con ulteriori specifiche operative, tra cui:

Obiettivo

Nel loro insieme, questi atti permettono di passare dalla disciplina normativa di alto livello del CBAM a regole concrete e applicabili per gli operatori economici e le autorità competenti. Essi assicurano che la transizione alla fase operativa del meccanismo sia supportata da regole di verifica, calcolo e controllo coerenti, trasparenti e uniformi a livello UE.

Entrata in vigore

L’insieme degli atti entrerà in vigore secondo le date specificate in ciascun regolamento, in molti casi il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta UE, e la loro applicazione coincide con l’avvio delle prime dichiarazioni trimestrali previste dal CBAM per i dati di emissione relativi al 2026.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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