Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093, del 22 maggio 2025
“Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione, del 22 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un elenco di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all’articolo 3, lettera a)”.
Novità
Il 23 maggio 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione, adottato il 22 maggio 2025, che definisce l’elenco dei Paesi classificati a basso o ad alto rischio di produrre materie prime interessate non conformi ai requisiti di “deforestazione zero” previsti dall’articolo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1115.
Il regolamento rientra nell’ambito delle misure europee volte a contrastare la deforestazione globale attraverso l’imposizione di obblighi di dovuta diligenza sugli operatori e commercianti di prodotti come cacao, caffè, soia, olio di palma, legno, gomma e bovini.
Il provvedimento è stato adottato sulla base dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1115 e si fonda su una valutazione oggettiva e trasparente dei dati scientifici più recenti, riconosciuti a livello internazionale, come quelli forniti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO).
L’obiettivo è semplificare gli obblighi per gli operatori che si approvvigionano da Paesi a basso rischio, concentrando le risorse sui contesti dove la pressione sulla copertura forestale è maggiore.
Struttura
La struttura del regolamento si compone di un breve articolato e di un allegato che elenca i Paesi a basso rischio – tra cui l’Italia, la Francia, la Germania, il Brasile, l’India, gli Stati Uniti e molti altri – e quelli a rischio elevato, ovvero la Bielorussia, la Federazione russa, il Myanmar e la Repubblica popolare democratica di Corea.
Per i Paesi non inclusi in alcuna delle due categorie rimane applicabile il livello standard di rischio.
Enttrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, cioè il 26 maggio 2025.