Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893, del 17 settembre 2025
“Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 della Commissione, del 17 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali attestati per quanto riguarda determinate apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione”.
Novità
Il 19 settembre 2025 è stato reso disponibile nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 della Commissione, datato 17 settembre 2025. Il provvedimento stabilisce, in attuazione del Regolamento (UE) 2024/573, i requisiti minimi per gli attestati di formazione delle persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali attestati in relazione a specifiche apparecchiature mobili contenenti gas fluorurati a effetto serra o le loro alternative. Il regolamento abroga contestualmente il precedente Regolamento (CE) n. 307/2008.
Obiettivo
L’obiettivo principale del nuovo regolamento è garantire che le persone fisiche operanti su apparecchiature mobili come veicoli a motore, veicoli pesanti, macchine mobili non stradali, treni, tram e unità mobili di refrigerazione siano adeguatamente formate per manipolare in sicurezza refrigeranti, inclusi quelli infiammabili, tossici o ad alta pressione, contribuendo così anche al mantenimento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti.
Il documento si articola in otto articoli, accompagnati da due allegati.
Allegato 1
Il primo allegato definisce le competenze e le conoscenze minime da acquisire, sia teoriche che pratiche, suddivise per quattro tipologie di attestati (M1, M2, M3, M4), ciascuno riferito a specifiche attività e categorie di refrigeranti.
Allegato 2
Il secondo allegato presenta la tavola di concordanza tra il regolamento abrogato e quello attuale.
Tra gli argomenti trattati figurano:
- l’ambito di applicazione del regolamento;
- le modalità di rilascio e contenuti degli attestati;
- i requisiti per la formazione e gli organismi accreditati;
- le condizioni per il riconoscimento reciproco tra Stati membri;
- le norme transitorie per gli attestati rilasciati in base alla normativa precedente;
- e infine l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 307/2008.