3/4/2025

Rischio chimico

F-GAS: definiti i requisiti per i commutatori elettrici fissi

Reg. di esecuzione (UE) 2025/627

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627, del 28 marzo 2025

“Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l’installazione, la manutenzione, l’assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione”.

Novità

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 marzo 2025 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione, che stabilisce i requisiti minimi per i certificati delle persone fisiche che operano su commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra (F-gas). Il testo attua quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/573 e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066.

Il regolamento si applica a tutti gli operatori che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di tali apparecchiature, nonché al recupero dei gas fluorurati da esse. Sono escluse le attività svolte nei siti di fabbricazione.

I lavoratori devono essere in possesso di apposita certificazione, rilasciata da un organismo autorizzato, previo superamento di un esame teorico e pratico, salvo deroghe limitate a casi di formazione in corso sotto supervisione, per un massimo di 24 mesi.

Il regolamento definisce nel dettaglio:

le procedure di certificazione e i compiti degli organismi competenti;
le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri;
i contenuti minimi delle competenze e conoscenze richieste (Allegato I), che comprendono aspetti normativi, ambientali, tecnici e operativi relativi all’uso, al recupero e al trattamento dei gas;
le modalità di aggiornamento per chi è già in possesso di certificazioni ai sensi della normativa precedente.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ossia il 20 aprile 2025, e si applica in tutti gli Stati membri.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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