Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627, del 28 marzo 2025
“Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l’installazione, la manutenzione, l’assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione”.
Novità
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 31 marzo 2025 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione, che stabilisce i requisiti minimi per i certificati delle persone fisiche che operano su commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra (F-gas). Il testo attua quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/573 e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066.
Il regolamento si applica a tutti gli operatori che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di tali apparecchiature, nonché al recupero dei gas fluorurati da esse. Sono escluse le attività svolte nei siti di fabbricazione.
I lavoratori devono essere in possesso di apposita certificazione, rilasciata da un organismo autorizzato, previo superamento di un esame teorico e pratico, salvo deroghe limitate a casi di formazione in corso sotto supervisione, per un massimo di 24 mesi.
Il regolamento definisce nel dettaglio:
le procedure di certificazione e i compiti degli organismi competenti;
le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri;
i contenuti minimi delle competenze e conoscenze richieste (Allegato I), che comprendono aspetti normativi, ambientali, tecnici e operativi relativi all’uso, al recupero e al trattamento dei gas;
le modalità di aggiornamento per chi è già in possesso di certificazioni ai sensi della normativa precedente.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ossia il 20 aprile 2025, e si applica in tutti gli Stati membri.