“Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche”.
Novità
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 il Decreto-Legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 9 ottobre 2026, introduce una serie di misure finalizzate a rafforzare le procedure ambientali, semplificare alcuni adempimenti nella gestione dei rifiuti e accelerare gli interventi di risanamento dei siti contaminati.
Struttura e contenuti
Il decreto, composto da sei articoli, interviene principalmente sul D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).
Articolo 1
In materia di valutazioni ambientali, l'articolo 1 estende le competenze della Commissione tecnica PNRR-PNIEC alle verifiche di assoggettabilità a VIA e modifica le disposizioni relative ai costi delle istruttorie. Sono inoltre stanziate risorse per rafforzare le attività istruttorie del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale.
Articolo 2
L'articolo 2 istituisce un Fondo per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima, con una dotazione di 11 milioni di euro annui dal 2027, destinato a finanziare interventi comunali relativi, tra l'altro, a crisi del ciclo dei rifiuti, deterioramento ecologico e conseguenze dei cambiamenti climatici.
Articolo 3
L'articolo 3 introduce invece misure di supporto tecnico-specialistico per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.
Articolo 4
Particolarmente rilevanti sono le novità dell'articolo 4 in materia di economia circolare e gestione dei rifiuti.
Viene introdotto nel D.Lgs. 152/2006 il nuovo articolo 185-ter, che prevede una disciplina speciale per le terre e rocce da scavo classificate come rifiuti.
I quantitativi ammessi in deposito temporaneo sono elevati a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi. Per i cantieri puntuali, con produzione non superiore a 20 metri cubi, viene inoltre consentito il riutilizzo diretto delle terre e rocce nello stesso sito anche senza preventiva caratterizzazione ambientale, fatte salve specifiche esclusioni, tra cui i materiali provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica.
Utilizzo CSS-combustibile
Il decreto modifica anche la disciplina dell'utilizzo del CSS-combustibile in sostituzione dei combustibili tradizionali, individuando le condizioni alle quali gli interventi non costituiscono modifiche sostanziali delle autorizzazioni ambientali e prevedendo una procedura di comunicazione all'autorità competente con un termine di 45 giorni.
Sono inoltre introdotti obblighi di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse negli organismi dei sistemi di responsabilità estesa del produttore e nei consorzi per la gestione degli imballaggi, nonché nuovi obblighi annuali di comunicazione al CONAI dei quantitativi di bottiglie per bevande immesse sul mercato e del contenuto di plastica riciclata.
Articolo 5
Infine, l'articolo 5 interviene sulle procedure di bonifica dei siti contaminati, introducendo termini per l'adozione delle ordinanze di individuazione dei responsabili dell'inquinamento e poteri sostitutivi regionali in caso di inerzia delle province. Sono inoltre previste risorse fino a 200 milioni di euro per interventi di risanamento e bonifica nell'area della Terra dei fuochi.
Il provvedimento assume particolare rilievo per imprese, gestori di impianti, operatori del settore rifiuti e soggetti coinvolti nelle procedure autorizzative e di bonifica, introducendo modifiche operative che richiedono attenzione nell'applicazione della normativa ambientale.

