Novità
l Regolamento 2025/2365 mira a prevenire le perdite di pellet di plastica in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, con l’obiettivo di raggiungere zero dispersioni di pellet di plastica nell’ambiente. Questi pellet sono considerati una delle principali fonti di microplastiche non intenzionali nell’ambiente e sono altamente persistenti e transfrontalieri.
Vengono introdotti obblighi vincolanti di prevenzione delle dispersioni, tra cui:
- notifica degli impianti e piani di valutazione dei rischi;
- formazione del personale e registrazione delle perdite;
- certificazione dei processi per impianti che gestiscono grandi volumi;
- obblighi informativi ed etichettatura per i pellet considerati microplastiche ai sensi del REACH;
- responsabilità specifiche per il trasporto, in particolare via mare.
Resta centrale l’obbligo di intervenire immediatamente in caso di dispersione.
Applicazione
Il Regolamento si applica a:
- operatori economici che manipolano pellet di plastica ≥ 5 t/anno;
- operatori che gestiscono impianti di pulizia di contenitori e serbatoi di pellet;
- vettori UE e extra-UE che trasportano pellet di plastica nell’Unione;
- speditori, operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet in container con partenza o scalo in porti UE.
Scadenze e tempistiche
Il Regolamento è entrato in vigore il 16 dicembre 2025, ma prevede un periodo transitorio per consentire alle aziende di adeguarsi ai nuovi obblighi.
Dal 16 dicembre 2025
sarà già applicabile il principio generale di prevenzione delle dispersioni: gli operatori dovranno evitare le perdite di pellet e, in caso di eventi accidentali, intervenire senza ritardo per il contenimento e la bonifica.
Dal 17 dicembre 2027 si applicherà la maggior parte degli obblighi operativi, tra cui:
- notifica degli impianti,
- piani di valutazione dei rischi,
- registrazioni,
- formazione del personale,
- valutazioni di conformità e certificazioni.
Sono previste tempistiche differenziate per alcuni obblighi specifici, in particolare per il trasporto marittimo e per l’etichettatura informativa dei pellet che rientrano nella definizione di microplastiche.

