14/12/2022

Rischio chimico

Nuovi limiti per le polveri di legno e i fumi diesel

Applicazione del Decreto 11/02/2021

Con il Decreto 11/02/2021 che recepisce la direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 nonché la direttiva (UE) 2019/983, entrano in vigore ad inizio 2023 dei nuovi limiti in riferimento alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Con questo provvedimento sono sostituiti gli Allegati XLII e XLIII al decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalle predette direttive (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983 che modificano a loro volta la direttiva (CE) 2004/37.

Polveri di legno duro

Dal 17 gennaio 2023 il valore limite delle Polveri di legno duro si abbassa da 3 mg/m3 a 2 mg/m3 sulle 8 ore lavorative.

Per le polveri di legno duro si intende la frazione inalabile. Se le polveri di legno duro sono miscelate con altre polveri, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

Carbonio elementare

Dal 21 febbraio 2023 il valore limite per le Emissioni di gas di scarico dei motori diesel espressi come Carbonio elementare è pari a 0,05 mg/m3 sulle 8 ore lavorative. Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie , il valore limite si applica a decorrere dal 21/02/2026.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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