“Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo”.
Obiettivo
Il provvedimento interviene in modo significativo sulla disciplina dei veicoli fuori uso, modificando sia il D.Lgs. 209/2003 (veicoli a fine vita) sia il D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), con l’obiettivo di superare le criticità operative legate alla presenza del fermo amministrativo nei procedimenti di rottamazione e cancellazione dai pubblici registri.
Novità
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026 la Legge 26 gennaio 2026, n. 14, recante “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo”.
Fermo amministrativo
La principale novità riguarda l’introduzione dei nuovi commi 8-bis e 8-ter dell’articolo 5 del D.Lgs. 209/2003, che stabiliscono che, ai fini della rottamazione, l’iscrizione di un fermo amministrativo non può più essere opposta alla richiesta di cancellazione del veicolo dal PRA o dagli altri registri della motorizzazione.
Resta tuttavia esclusa qualsiasi forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblico per l’acquisto di un nuovo veicolo in presenza di fermo amministrativo, e la nuova disciplina non si applica alla radiazione per esportazione.
La legge modifica anche l’articolo 231 del D.Lgs. 152/2006, estendendo le stesse regole sulla non opponibilità del fermo amministrativo alla cancellazione dei veicoli fuori uso e introducendo una disciplina coerente per i casi di rimozione e demolizione da parte degli enti pubblici.
Organi pubblici
La legge introduce inoltre una procedura specifica per i veicoli rinvenuti da organi pubblici, non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione. In tali casi, i comuni, le province, le città metropolitane o l’ente proprietario della strada attestano l’inutilizzabilità del veicolo e ne danno comunicazione al proprietario.
In assenza di opposizione entro 60 giorni, l’ente può procedere alla rimozione, demolizione e cancellazione dal PRA, senza che il fermo amministrativo possa costituire impedimento.
In presenza di motivi di sicurezza pubblica, tutela ambientale o circolazione stradale, la rimozione può avvenire immediatamente.
Sanzioni
Un ulteriore intervento riguarda il regime sanzionatorio: le sanzioni amministrative previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 209/2003 vengono sensibilmente aumentate, passando fino a 10.000 euro per le violazioni più gravi, rafforzando così l’efficacia deterrente della normativa.
Attestazione di inutilizzabilità
Infine, viene regolamentato il servizio di attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso, qualificato come servizio a domanda individuale, con costi e tariffe determinati dai comuni, e viene individuata la competenza al rilascio dell’attestazione in capo alla polizia locale o all’ufficio designato dall’ente proprietario della strada.
Entrata in vigore
La legge, che interessa le imprese che svolgono attività di recupero veicoli fuori uso, è entra in vigore il 20 febbraio 2026.

