Il 4 febbraio 2026 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha aggiunto 2 nuove sostanze nella Candidate List.
L'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC) contiene ora 253 voci per sostanze chimiche che possono essere dannose per le persone o per l'ambiente.
Le aziende sono tenute a gestire i rischi di queste sostanze chimiche e a fornire ai clienti e ai consumatori informazioni sul loro utilizzo sicuro.
Novità
Le nuove sostanze aggiunte sono n-esano e 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo, insieme ai suoi sali. Esse sono utilizzate, per esempio, nella formulazione, nella lavorazione dei polimeri, nei rivestimenti, negli agenti detergenti, nonché come regolatori di processo e agenti di reticolazione.
n-esano
Numero CE: 203-777-6 / Numero CAS: 110-54-3
Motivo dell’inclusione: Tossicità specifica per organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta (articolo 57, lettera f – salute umana)
Esempi di utilizzo: formulazione, lavorazione dei polimeri, rivestimenti e come agente detergente
4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene]difenolo e suoi sali
Numero CE: – / Numero CAS: –
Motivo dell’inclusione: Tossico per la riproduzione (articolo 57, lettera c)
Esempi di utilizzo: regolatore di processo e agente di reticolazione
La presenza in questo elenco rappresenta un primo passo verso una possibile futura inclusione tra le sostanze soggette ad autorizzazione: in quel caso, le aziende potrebbero continuare a utilizzarle solo previa autorizzazione specifica da parte della Commissione Europea.
Dal punto di vista operativo, una delle soglie più rilevanti per le aziende riguarda la concentrazione massima ammessa negli articoli, fissata allo 0,1% in peso/peso. Al superamento di questo valore, scattano obblighi precisi: i fornitori devono informare clienti e consumatori su un utilizzo sicuro del prodotto, mentre i consumatori hanno il diritto di chiedere se un articolo contiene sostanze estremamente preoccupanti.
Quando presenti in articoli oltre la soglia dello 0,1%, produttori e importatori sono tenuti a notificare l’ECHA entro sei mesi dall’inclusione nell’elenco, con termine fissato al 4 febbraio 2026, e a inserire le informazioni anche nella banca dati SCIP, prevista dalla Direttiva quadro sui rifiuti.
Per le sostanze fornite da sole o in miscela, i fornitori UE e SEE devono invece aggiornare la scheda di dati di sicurezza, garantendo una corretta comunicazione lungo la catena di approvvigionamento.

