Decisione di esecuzione (UE) 2026/1971, del 3 settembre 2026
“Decisione di esecuzione (UE) 2026/1971 della Commissione, del 3 settembre 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/1279 per quanto riguarda le norme armonizzate per i guanti di protezione per parrucchieri, gli indumenti di protezione contro la pioggia e la protezione degli occhi e del viso per uso professionale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
La Commissione europea ha adottato la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1971 del 3 settembre 2026, che aggiorna i riferimenti delle norme armonizzate applicabili ai dispositivi di protezione individuale (DPI), con particolare riguardo ai guanti di protezione per parrucchieri, agli indumenti di protezione contro la pioggia e ai dispositivi per la protezione degli occhi e del viso per uso professionale.
Entrata in vigore
La decisione è stata pubblicata e messa a disposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Serie L, il 4 settembre 2026, data dalla quale entra anche in vigore.
Riferimenti normativi
Il provvedimento modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1279, che raccoglie i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. Ai sensi dell’articolo 14 di quest’ultimo, infatti, i DPI conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE beneficiano della presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dall’Allegato II.
L’aggiornamento deriva dall’attività di normazione svolta dal CEN sulla base della richiesta formulata dalla Commissione con la Decisione C(2020) 7924 e successivamente aggiornata per tenere conto dell’evoluzione tecnica, scientifica e normativa.
Novità
Tra le principali novità figura l’inserimento della EN ISO 374-6:2025, specificamente dedicata ai guanti di protezione per parrucchieri contro prodotti chimici pericolosi e microrganismi.
Viene inoltre pubblicato il riferimento alla nuova EN ISO 24232:2025 sugli indumenti di protezione contro la pioggia, che sostituisce la precedente EN 343:2019.
Per la protezione degli occhi e del viso sono recepite le modifiche EN ISO 16321-1:2022/A1:2025, relativa ai requisiti generali per uso professionale, ed EN ISO 16321-3:2022/A1:2026, relativa ai requisiti aggiuntivi per le protezioni a maglia.
La Commissione, dopo la valutazione svolta insieme al CEN, ha ritenuto tali norme conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza che intendono coprire.
La decisione dispone parallelamente il ritiro dei riferimenti delle versioni sostituite EN 343:2019, EN ISO 16321-1:2022 ed EN ISO 16321-3:2022, prevedendo tuttavia un periodo transitorio per consentire ai fabbricanti di prepararsi all’applicazione delle norme aggiornate.
Sono inoltre eliminati dall’elenco alcuni riferimenti ormai considerati obsoleti relativi ai raccordi delle valvole per bombole per gas e alle filettature per facciali, tra cui le serie EN 144-1, EN 144-2, EN 144-3 ed EN 148-1, per le quali non è prevista la pubblicazione del riferimento a nuove versioni nell’ambito dell’attuale richiesta di normazione.
Un ulteriore intervento riguarda gli elettrorespiratori a filtro. Per le norme EN 12941:1998, relative agli apparecchi completi di elmetto o cappuccio, ed EN 12942:1998, relative agli apparecchi completi di maschere intere, semimaschere o quarti di maschere, la data di ritiro viene posticipata dall’8 ottobre 2026 all’8 ottobre 2027.
La proroga è motivata dal fatto che le nuove versioni EN 12941:2023 ed EN 12942:2023 richiedono l’impiego del gas SF6 per la prova della perdita di tenuta verso l’interno, prova che attualmente può essere effettuata soltanto da un numero limitato di organismi notificati. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno concedere al mercato un ulteriore anno per adeguarsi, precisando che il rinvio non dovrebbe incidere negativamente sul livello di sicurezza dei prodotti interessati.
Struttura
Dal punto di vista strutturale, la Decisione comprende due articoli e due allegati:
- il primo allegato aggiorna l’elenco delle norme armonizzate che conferiscono presunzione di conformità al Regolamento DPI,
- mentre il secondo interviene sulle date di ritiro delle norme relative agli elettrorespiratori.
Per fabbricanti e organismi di valutazione della conformità l’aggiornamento assume quindi rilievo sia per l’individuazione delle norme che possono essere utilizzate ai fini della presunzione di conformità, sia per la gestione delle transizioni dalle precedenti versioni normative.

