Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907, del 19 settembre 2025
“Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907 della Commissione, del 19 settembre 2025, che stabilisce, in applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione”.
Novità
Il 22 settembre 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1907 della Commissione, adottato il 19 settembre 2025, che definisce il formato armonizzato per la notifica dei programmi di formazione e certificazione da parte degli Stati membri, in attuazione dell’articolo 10, paragrafo 10, del Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra.
Il nuovo regolamento sostituisce il previgente Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065, ormai superato dalle più recenti disposizioni normative.
Obiettivo
L’obiettivo del provvedimento è garantire l’uniformità e la tracciabilità delle notifiche inviate dagli Stati membri, facilitando così il riconoscimento reciproco degli attestati e dei certificati di formazione per le attività connesse alla gestione di apparecchiature contenenti gas fluorurati o sostanze alternative.
Il documento, articolato in tre articoli e sei allegati, stabilisce i moduli standardizzati che gli Stati membri devono utilizzare per notificare i propri programmi nazionali, suddividendoli in base alla tipologia di apparecchiature e attività interessate.
In particolare, sono previsti moduli distinti per:
- apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria (allegato I),
- sistemi antincendio (allegato II),
- commutatori elettrici fissi (allegato III),
- apparecchiature con solventi fluorurati (allegato IV)
- e apparecchiature mobili (allegato V).
- L’allegato VI contiene la tavola di concordanza con il regolamento abrogato.
I moduli richiedono informazioni dettagliate sui certificati rilasciati, sugli organismi di certificazione, sui tipi di attività e di sostanze trattate (inclusi ammoniaca, CO₂ e idrocarburi), nonché sulle modalità di formazione previste.
L’introduzione di questa struttura armonizzata punta a rafforzare la trasparenza, la qualità della formazione e l’applicazione uniforme delle norme in tutta l’Unione europea.
Entrata in vigore
Il Regolamento, che interessa tutte le imprese, è entrato in vigore il 25 settembre 2025.