23/3/2026

Ambiente

Gas serra: l'UE fissa un nuovo obiettivo di riduzione

Regolamento (UE) 2026/667, 11 /03/26

Regolamento (UE) 2026/667, dell’11 marzo 2026

“Regolamento (UE) 2026/667 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 per quanto riguarda la fissazione di un traguardo climatico intermedio dell’Unione per il 2040”.

Novità

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 marzo 2026 il Regolamento (UE) 2026/667 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 (Legge europea sul clima) per quanto riguarda la fissazione di un traguardo climatico intermedio dell’Unione per il 2040.

Obiettivo

L’obiettivo del provvedimento è rafforzare il quadro normativo europeo in materia di cambiamenti climatici introducendo un nuovo target climatico vincolante per il 2040, in linea con gli impegni assunti nell’ambito dell’Accordo di Parigi e con il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050.

Il regolamento si inserisce infatti nella strategia dell’Unione volta a ridurre progressivamente le emissioni di gas a effetto serra, garantendo al contempo competitività economica, sicurezza energetica e una transizione equa.

Contenuti

Nel dettaglio, il provvedimento stabilisce che il traguardo climatico dell’Unione per il 2040 consiste in una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra del 90% rispetto ai livelli del 1990, considerando le emissioni al netto degli assorbimenti di carbonio.

Tale obiettivo assume carattere vincolante e rappresenta una tappa intermedia fondamentale verso il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050.

Modifiche Articolo 4

Il regolamento modifica la struttura della normativa europea sul clima intervenendo in particolare sull’articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1119, introducendo disposizioni relative al riesame della legislazione europea post-2030 e alla definizione delle misure necessarie per raggiungere il nuovo obiettivo.

In questo contesto, la Commissione europea è chiamata a valutare e proporre eventuali aggiornamenti normativi, sulla base di analisi d’impatto dettagliate e tenendo conto di numerosi fattori, tra cui evidenze scientifiche, impatti socioeconomici, competitività industriale e sicurezza energetica.

Elementi qualificanti

Tra gli elementi qualificanti del nuovo quadro normativo figurano la possibilità di utilizzare, entro determinati limiti:

Viene inoltre posta particolare attenzione alla necessità di una transizione giusta ed equa, che tenga conto delle differenze tra Stati membri, delle esigenze delle PMI e delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Rinnovo al 2028

Il regolamento prevede anche il rinvio al 2028 dell’operatività del sistema ETS per i settori dell’edilizia e del trasporto stradale, al fine di consentire una transizione più graduale verso il nuovo sistema di scambio delle quote di emissione.

Monitoraggio ogni 2 anni

Inoltre, introduce un meccanismo di monitoraggio periodico: a partire dal 2027, la Commissione dovrà valutare ogni due anni i progressi compiuti verso gli obiettivi climatici, con eventuale presentazione di nuove proposte legislative.

Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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