Delibera 01 luglio 2026, n. 03 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
“Abrogazione della deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025 e modifica della deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, per aggiornamento della Tabella D2 alle disposizioni del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 e del Regolamento (UE) 2025/40”.
Novità
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la Deliberazione n. 3 del 01 luglio 2026, con la quale viene aggiornata la Tabella D2 della deliberazione n. 5/2016 relativa ai requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1.
L’intervento si rende necessario per adeguare la disciplina nazionale alle disposizioni del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 sui centri di raccolta e del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), la cui applicazione decorrerà dal 12 agosto 2026. Contestualmente viene prevista l’abrogazione della deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025.
Obiettivo
L’obiettivo della deliberazione è aggiornare i requisiti tecnici per l’iscrizione all’Albo, recependo le nuove classificazioni dei rifiuti introdotte dalla normativa europea e nazionale e garantendo la coerenza della Tabella D2 con le modifiche apportate all’elenco dei rifiuti conferibili presso i centri di raccolta comunali.
Contenuti
La principale novità riguarda le capsule di caffè e altri infusi esausti.
La deliberazione evidenzia che, con l’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2025/40, tali rifiuti dovranno essere considerati imballaggi anche quando conferiti insieme al loro contenuto. Per questo motivo non risulta più appropriato l’utilizzo del codice EER 20 01 99, che aveva costituito il presupposto della deliberazione n. 3/2025.
Di conseguenza, quest’ultima sarà abrogata a decorrere dal 12 agosto 2026, data di applicazione del nuovo regolamento europeo.
La deliberazione recepisce inoltre le modifiche introdotte dal D.M. 26 marzo 2026 sulla disciplina dei centri di raccolta.
In particolare, viene eliminato il codice EER 20 03 99 relativo alle cartucce toner esaurite e viene aggiornata la classificazione dei gruppi cartuccia esauriti, che dovranno essere identificati con i codici EER 16 02 15* e 16 02 16, in funzione della loro pericolosità.
Struttura
Dal punto di vista strutturale, il provvedimento si compone di tre articoli.
Articolo 1
L’articolo 1 dispone la sostituzione della Tabella D2 allegata alla deliberazione n. 5/2016 con una versione aggiornata che recepisce le nuove classificazioni dei rifiuti.
Articolo 2
L’articolo 2 stabilisce che la deliberazione entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Articolo 3
L'articolo 3 dispone l’abrogazione della deliberazione n. 3/2025 a partire dal 12 agosto 2026.
La nuova Tabella D2 mantiene la disciplina relativa alla sottocategoria dedicata alla raccolta differenziata e al trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani, aggiornando l’elenco dei codici EER ammessi e confermando i requisiti minimi di personale e di dotazione di veicoli richiesti per ciascuna classe di iscrizione.
Una specifica nota precisa che il riferimento alle capsule di caffè o altri infusi esausti (EER 20 01 99) sarà eliminato proprio dal 12 agosto 2026, in coerenza con l’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2025/40.

