12/10/2026

Rifiuti

Nuovi obblighi per gli imballaggi compostabili

Convertiti in legge nel Testo Unico Ambientale

L. 05 ottobre 2026, n. 173

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.”.

Novità

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026 la Legge 5 ottobre 2026, n. 173, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi”.

Il provvedimento, in vigore dal 7 ottobre 2026, conferma l'introduzione di specifici obblighi di compostabilità per alcune categorie di imballaggi, apportando modifiche significative al regime delle esclusioni e delle responsabilità degli operatori economici.

Riferimenti normativi

La disciplina si inserisce nel quadro del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) e interviene sul D.Lgs. 152/2006, attraverso l'introduzione dell'articolo 226-quinquies. La finalità è disciplinare i requisiti di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi, coordinando gli obblighi nazionali con le disposizioni europee e prevedendo specifiche eccezioni per alcune applicazioni.

Contenuti

Tra le principali novità introdotte in sede di conversione figura una nuova condizione per gli imballaggi dei prodotti destinati alle strutture ricettive, che devono essere rimossi prima dell'arrivo dell'ospite successivo: l'obbligo di compostabilità è subordinato alla certificazione che il prodotto contenuto sia a sua volta biodegradabile e compostabile, risultando quindi compatibile con i processi di compostaggio.

La legge riformula inoltre il sistema delle esclusioni, richiamando espressamente le condizioni stabilite dall'Allegato V, punti 2 e 4, e dall'articolo 25, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2025/40 per le corrispondenti categorie di imballaggi.

Un'ulteriore modifica di rilievo riguarda gli imballaggi per prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati.

Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 226-quinquies introduce, nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea previsti dall'articolo 25, paragrafo 6, del PPWR, un'esclusione dall'obbligo di compostabilità per numerosi prodotti. Tra questi figurano fragole, frutti di bosco, uva da tavola, pesche, albicocche, kiwi, mele e pere mature, nonché lattughe, spinaci, pomodori, peperoni, zucchine, patate e carote. L'esclusione interessa anche erbe aromatiche fresche, funghi coltivati e prodotti ortofrutticoli di IV gamma pronti al consumo.

Sul piano sanzionatorio, viene introdotta una specifica tutela per gli operatori economici che abbiano acquistato imballaggi sulla base di documentazione idonea, fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, attestante la conformità ai requisiti di compostabilità. In tali circostanze, la sanzione amministrativa non si applica, salvo che l'operatore fosse a conoscenza della non conformità o che questa risultasse evidente.

Struttura

La legge di conversione si compone di un articolo e un allegato, nel quale sono riportate le modifiche al decreto-legge originario. Il provvedimento assume particolare rilievo per i fabbricanti e gli utilizzatori di imballaggi, che dovranno verificare l'applicabilità degli obblighi alle diverse tipologie di prodotto, tenendo conto delle nuove esclusioni e della documentazione necessaria a dimostrarne la conformità.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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