“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2026 il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione .
Il provvedimento si inserisce nella fase finale di attuazione del Piano, dopo la rimodulazione approvata a livello europeo, e introduce una serie di interventi volti a velocizzare la chiusura dei progetti ancora in corso, incidendo anche su alcune disposizioni in materia ambientale e sanitaria.
Novità
Modifica della disciplina delle industrie insalubri
Il decreto prevede che le imprese già in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/2006 non siano più ricomprese nella categoria delle “industrie insalubri”.
La disposizione mira a evitare sovrapposizioni tra regimi autorizzativi, riconoscendo che le attività già sottoposte a un articolato sistema di valutazione e controllo ambientale non debbano essere ulteriormente assoggettate a un inquadramento sanitario che comporta adempimenti aggiuntivi a livello locale.
Procedure amministrative
Il decreto interviene inoltre sulle procedure amministrative, con l’obiettivo di ridurre i tempi di rilascio dei provvedimenti, inclusi quelli ambientali.
Vengono rafforzati i meccanismi di conclusione della Conferenza di servizi e ridotti i termini per l’espressione dei pareri, prevedendo una maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni coinvolte.
Le determinazioni devono essere motivate in modo chiaro e indicare eventuali prescrizioni proporzionate e sostenibili, così da assicurare certezza dei tempi senza compromettere le esigenze di tutela ambientale e sanitaria.
Gestione dei rifiuti
Ulteriori modifiche riguardano la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali (RAEE).
In particolare, viene eliminata la possibilità per i distributori di effettuare il ritiro a domicilio dei dispositivi senza la contestuale fornitura di un’apparecchiatura equivalente. La misura punta a chiarire il perimetro degli obblighi e a prevenire utilizzi non coerenti del sistema di ritiro.
Bonifica siti contaminati
Infine, il provvedimento interviene anche in materia di bonifiche dei siti contaminati, stabilendo che, fino a quando le Regioni non individueranno le opere ammissibili nelle aree interessate, continueranno ad applicarsi le disposizioni statali di riferimento.
In questo modo si garantisce continuità normativa e si evita il rischio di blocchi procedurali per la realizzazione degli interventi.

