Regolamento delegato (UE) 2026/871, del 21 aprile 2026.
“Regolamento delegato (UE) 2026/871 della Commissione, del 21 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano gli elementi dei prodotti di rating ESG che devono essere comunicati al pubblico e agli utenti di rating ESG, agli elementi valutati e agli emittenti di elementi valutati”.
Regolamento delegato (UE) 2026/872, del 21 aprile 2026
“Regolamento delegato (UE) 2026/872 della Commissione, del 21 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le misure e le garanzie che i fornitori di rating ESG devono attuare per separare le loro attività di rating ESG dalle loro altre attività”.
Novità
La Commissione europea ha pubblicato il 28 luglio 2026 i Regolamenti delegati (UE) 2026/871 e (UE) 2026/872, entrambi adottati il 21 aprile 2026, che integrano il Regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e l'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).
I due provvedimenti definiscono, rispettivamente, le informazioni che i fornitori di rating ESG devono rendere pubbliche e comunicare agli utenti e le misure organizzative necessarie per garantire l'indipendenza delle attività di rating rispetto ad altri servizi svolti dagli stessi operatori.
Entrambi i regolamenti si applicano a decorrere dal 2 luglio 2026.
Regolamento delegato (UE) 2026/871
Il Regolamento delegato (UE) 2026/871 introduce norme tecniche di regolamentazione volte a rafforzare la trasparenza dei prodotti di rating ESG, stabilendo un insieme uniforme di informazioni che i fornitori devono mettere a disposizione del pubblico, degli utenti, dei soggetti valutati e degli emittenti.
In particolare, il regolamento disciplina il contenuto delle informazioni relative:
- ai prodotti di rating,
- alle metodologie adottate,
- ai modelli utilizzati,
- alle principali ipotesi di valutazione,
- ai sistemi di classificazione,
- alle fonti dei dati,
- ai limiti metodologici,
- e ai potenziali conflitti di interesse,
definendo anche l'ordine con cui tali informazioni devono essere presentate.
Sono inoltre previste specifiche indicazioni sulla descrizione dei criteri ambientali, sociali e di governance considerati, sull'applicazione del principio della doppia materialità, sull'eventuale riferimento agli obiettivi dell'Accordo di Parigi e di altri accordi internazionali, nonché sulle procedure di aggiornamento e revisione delle metodologie di rating.
Regolamento delegato (UE) 2026/872
Con il Regolamento delegato (UE) 2026/872, la Commissione disciplina invece le misure e le garanzie che i fornitori di rating ESG devono adottare per prevenire conflitti di interesse qualora svolgano anche altre attività consentite dal Regolamento (UE) 2024/3005.
Il provvedimento impone l'adozione di:
- strutture organizzative separate,
- procedure decisionali dedicate,
- misure di separazione fisica tra il personale impegnato nelle attività di rating e quello coinvolto in altri servizi,
- nonché autodichiarazioni periodiche dei dipendenti sull'assenza di situazioni incompatibili.
Per i fornitori che svolgono attività di investimento, bancarie o assicurative sono inoltre previsti:
- controlli sugli accessi alle informazioni,
- politiche per la gestione dei dati riservati,
- programmi di formazione,
- obblighi contrattuali,
- e verifiche periodiche dell'efficacia delle misure adottate.
Ulteriori garanzie sono introdotte per i soggetti autorizzati da ESMA a fornire anche indici di riferimento, con specifiche disposizioni in materia di remunerazione del personale, utilizzo dei benchmark e valutazione preventiva dei potenziali conflitti di interesse nei rapporti con clienti e soggetti valutati.
Con l'adozione dei due regolamenti delegati viene completata una parte significativa del quadro attuativo del Regolamento (UE) 2024/3005, introducendo regole armonizzate destinate ad accrescere la trasparenza, la comparabilità e l'affidabilità dei rating ESG, nonché a rafforzare l'indipendenza dei fornitori e la fiducia degli operatori del mercato nei confronti delle valutazioni utilizzate a supporto delle decisioni di investimento e di finanziamento.

