Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59
“Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. (Rep. atti n. 59/CSR)”.
Novità
Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), concernente l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’accordo è stato adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e sostituisce e accorpa gli accordi attuativi precedenti, con l’obiettivo di garantire omogeneità, qualità e aggiornamento continuo della formazione.
Obiettivo
Il documento ha lo scopo di definire in maniera univoca i contenuti minimi, le modalità di erogazione e i requisiti dei soggetti formatori per tutti i corsi obbligatori previsti dal decreto legislativo n. 81/2008.
La normativa di riferimento è rappresentata dallo stesso decreto legislativo n. 81/2008, integrato dalla legge n. 215/2021 e dal d.P.R. n. 177/2011 per specifici ambiti. L’accordo stabilisce anche l’aggiornamento dell’allegato XIV del decreto legislativo e introduce nuove modalità di verifica dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione.
Struttura
La struttura del documento, articolata in oltre cento pagine, comprende una parte generale sull’organizzazione dei corsi e diverse sezioni specifiche per ciascuna figura professionale: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione, coordinatori per la sicurezza, operatori di attrezzature e lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Sono inoltre disciplinati:
i corsi di aggiornamento,
le indicazioni metodologiche per la progettazione e il monitoraggio,
le modalità di erogazione (in presenza, in videoconferenza, e-learning, mista),
i criteri di verifica dell’apprendimento,
il riconoscimento dei crediti formativi,
il controllo delle attività formative.
Entrata in vigore
L’Accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2025, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Periodo Transitorio
La Parte VII – Altre disposizioni – prevede un periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale, e comunque non oltre il 24 maggio 2026, sarà ancora possibile avviare corsi secondo le regole previste dagli accordi Stato-Regioni abrogati, nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo.
Datori di Lavoro
Inoltre, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla Parte II, punto 3, del presente accordo, in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il 24 maggio 2027, ovvero entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.