Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210, del 31 ottobre 2025
“Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210 della Commissione, del 31 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le merci e i prodotti trasformati introdotti sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva degli Stati membri”.
Il provvedimento si inserisce nella strategia dell’UE volta a contrastare il fenomeno del carbon leakage e garantire parità di condizioni tra i produttori europei e quelli dei Paesi extra-UE, in vista dell’entrata in vigore a pieno regime del CBAM a partire dal 2026.
Novità
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 novembre 2025 il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2210 della Commissione, datato 31 ottobre 2025, che stabilisce disposizioni dettagliate per l’applicazione del Regolamento (UE) 2023/956 sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), attualmente in fase transitoria.
Il documento fornisce le modalità con cui i soggetti obbligati devono comunicare le emissioni incorporate nei beni importati da Paesi terzi, rientranti tra quelli coperti dal CBAM.
Viene stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2026, tali dati dovranno essere calcolati esclusivamente secondo il metodo previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 2023/956, superando così l’approccio semplificato autorizzato per il 2024 e parte del 2025.
Il regolamento disciplina:
- i contenuti e la tempistica dei rapporti trimestrali CBAM,
- l’utilizzo obbligatorio del registro transitorio CBAM come canale ufficiale per le comunicazioni,
- e i dettagli tecnici delle informazioni richieste, inclusi dati sulle emissioni dirette e indirette, processi produttivi e valori di riferimento eventualmente utilizzati.
Vengono inoltre fornite indicazioni per le rettifiche dei rapporti già trasmessi, con termini definiti per la correzione di errori, nonché sulla documentazione da conservare e sulle condizioni per la validazione delle informazioni.
Pur restando facoltativa la verifica esterna dei dati in questa fase transitoria, il regolamento anticipa i requisiti del regime definitivo, in cui tale verifica sarà obbligatoria.

