Direttiva delegata (UE) 2025/2363 dell'08 settembre 2025
“Direttiva delegata (UE) 2025/2363 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nei componenti di vetro o di ceramica”.
Direttiva delegata (UE) 2025/2364 dell'08 settembre 2025
“Direttiva delegata (UE) 2025/1802 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione”.
Direttiva delegata (UE) 2025/1802 dell'08 settembre 2025
“Direttiva delegata (UE) 2025/2364 della Commissione, dell'8 settembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame”.
Novità
Il 21 novembre 2025 sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea tre direttive delegate della Commissione europea, tutte datate 8 settembre 2025, che intervengono sul regime delle esenzioni previste dalla direttiva 2011/65/UE (RoHS) in materia di restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Le nuove disposizioni riguardano in particolare l’utilizzo del piombo in saldature ad alta temperatura e in leghe di acciaio, alluminio e rame.
Direttiva (UE) 2025/1802
La prima direttiva (UE) 2025/1802 modifica l’esenzione 7 a) dell’allegato III, relativa all’impiego del piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione.
L’esenzione, precedentemente formulata in modo generico, viene ora articolata in sette sottovoci distinte che definiscono con maggiore precisione i contesti di utilizzo: dai giunti interni dei semiconduttori ai materiali per sigillature ermetiche, passando per i trasduttori audio e le connessioni interne di lampade speciali.
Le scadenze sono uniformemente fissate al 31 dicembre 2027, ad eccezione della voce generale 7 a), che cesserà di applicarsi il 30 giugno 2027.
Direttiva (UE) 2025/2364
La seconda direttiva (UE) 2025/2364 interviene sulle esenzioni 6 a), 6 b) e 6 c), che consentono l’uso del piombo come elemento legante nelle leghe metalliche.
Anche in questo caso, le voci sono ridefinite e suddivise per rendere più chiaro e selettivo l’ambito di applicazione.
- Per l’acciaio, è ammesso un contenuto di piombo fino allo 0,35% per lavorazioni meccaniche e fino allo 0,2% per zincature a caldo effettuate su lotti, con validità fino al 30 giugno 2027.
- Per le leghe di alluminio, sono previste tolleranze fino allo 0,4% o 0,3% (in caso di riciclo), con scadenze comprese tra l’11 giugno e il 30 giugno 2027, a seconda della categoria AEE interessata.
- Per le leghe di rame, è consentito un tenore massimo del 4% di piombo, anch’esso fino al 30 giugno 2027. Tutte le esenzioni sono accompagnate da avvertenze in materia di sicurezza per i bambini e conformità con il regolamento REACH.
Direttiva (UE) 2025/2363
Infine, la direttiva (UE) 2025/2363 rinnova un’esenzione applicabile esclusivamente alla categoria 8 del RoHS, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
In particolare, è autorizzato l’uso del piombo in leghe di alluminio utilizzate per il rivestimento del trasduttore del sensore di ossigeno.
Questa esenzione, motivata dalla necessità di garantire prestazioni affidabili in ambito sanitario, rimane valida fino al 31 dicembre 2027.
Entrata in vigore
Le tre direttive, che interessano le imprese che producono o immettono sul mercato apparecchiature elettriche o elettroniche, entrano in vigore l'11 dicembre 2025.

