Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 01 luglio 2025
Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all'attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, al fine di ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute.
Contenuto
L’ordinanza stabilisce misure urgenti e temporanee per proteggere la salute dei lavoratori esposti a prolungate alte temperature nei seguenti settori:
- agricoltura e florovivaismo,
- cantieri edili all’aperto,
- cave e pertinenze esterne.
L'ordinanza stabilisce il divieto di svolgere attività lavorative all’aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12:30 alle 16:00, nel periodo compreso tra il 3 luglio e il 31 agosto 2025.
Questo divieto vale solo nei luoghi e nei giorni in cui, secondo le mappe di rischio Worklimate, l’indice di rischio per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa è classificato come “ALTO”.
Tuttavia, se un’azienda ha già sottoscritto accordi interni che prevedono tutele equivalenti o superiori per i propri lavoratori, questi rimangono validi.
Infine, viene raccomandato il rispetto delle Linee di indirizzo nazionali anche per tutte le altre attività all’aperto o in ambienti chiusi ma non climatizzati, dove le temperature elevate possono comunque rappresentare un rischio.
Disposizioni
Il divieto non si applica a determinate attività pubbliche (come lavori per la pubblica utilità, interventi di protezione civile o per la sicurezza dei cittadini) svolte da:
- Pubbliche Amministrazioni,
- Concessionari di pubblico servizio,
- Appaltatori pubblici.
In questi casi, però, devono comunque essere adottate misure organizzative e operative adeguate per proteggere i lavoratori, sulla base di una valutazione del rischio prevista dal Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Inoltre, le eventuali interruzioni lavorative dovute all’applicazione dell’ordinanza non comportano penali o risoluzioni contrattuali, se rientrano tra i casi previsti dalla normativa sugli appalti pubblici.
Si precisa anche che eventuali ordinanze sindacali locali più restrittive rimangono valide nei territori interessati.
Infine, l’ordinanza sarà trasmessa alle istituzioni e pubblicata ufficialmente sui canali della Regione Veneto e delle ULSS.
Avvertenze
Chi non rispetta quanto previsto dall’ordinanza può incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 650 del Codice Penale, a meno che non si configuri un reato più grave.
È possibile fare ricorso:
- al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla pubblicazione,
- oppure al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario entro 120 giorni.