28/4/2025

Sicurezza

Linee guida per il settore ferroviario

D.M. 04 marzo 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

D.M. 04 marzo 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

“Approvazione delle linee guida in materia di sicurezza ferroviaria.”.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2025 il Decreto 04 marzo 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno, che approva le nuove linee guida in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie. Il provvedimento, elaborato in attuazione dell’articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, mira a garantire l’omogeneità tra la normativa nazionale e quella dell’Unione europea in materia di requisiti tecnici e di sicurezza ferroviaria, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture in galleria.

Il decreto rappresenta un aggiornamento normativo significativo che recepisce gli standard europei e integra le misure già in vigore in tema di sicurezza del trasporto ferroviario nazionale.

Applicazione

Il decreto, che abroga il precedente del 28 ottobre 2005, si applica all’intero sistema ferroviario italiano, incluse le reti interoperabili europee, le reti isolate, le ferrovie turistiche e i relativi veicoli. Le linee guida allegate stabiliscono specifiche tecniche di prevenzione e protezione da adottare per veicoli e gallerie, definendo anche i tempi di adeguamento per le strutture esistenti.

Novità

I contenuti delle linee guida coprono un’ampia gamma di aspetti operativi e gestionali.

Tra i principali temi trattati vi sono:

i compiti dei gestori dell'infrastruttura, dei referenti per la manutenzione e per le emergenze, delle imprese ferroviarie,
nonché i requisiti per i veicoli e per le gallerie nuove e in esercizio.

Una sezione è dedicata alle reti ferroviarie isolate e alle ferrovie turistiche, per le quali sono previste modalità semplificate e termini di adeguamento più lunghi.

Particolare attenzione è data ai piani di emergenza e soccorso, che devono essere elaborati dal Prefetto con il supporto dei gestori, sperimentati periodicamente e aggiornati sulla base delle esercitazioni effettuate.

Le linee guida introducono inoltre una metodologia dettagliata per la determinazione e valutazione dei rischi, articolata in più passaggi: dalla definizione degli scenari di rischio all’analisi delle conseguenze, con riferimento anche a modelli di simulazione e parametri di accettabilità del rischio.

Gli scenari da considerare sono quelli definiti nella specifica tecnica di interoperabilità STI SRT e includono variabili quali la tipologia di veicolo, la posizione del treno in galleria, la strategia di evacuazione e le condizioni ambientali.

Tempistiche

Le prescrizioni previste dalle linee guida dovranno essere applicate sia alle gallerie e ai veicoli di nuova costruzione sia a quelli esistenti. Per questi ultimi, il gestore è tenuto a eseguire un’analisi di rischio entro 12 mesi e a definire un programma di interventi per il miglioramento della sicurezza entro 16 mesi. I tempi di completamento variano in base al livello di rischio individuato: da 8 a 15 anni.

Entrata in vigore

Il Decreto, che interessa le imprese che operano nel settore ferroviario, è entrato il vigore il 31 marzo 2025.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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