13/4/2026

Antincendio

Nuove indicazioni per gli edifici scolastici

D.M. 31/03/26 del Ministero dell'Interno

D.M. 31 marzo 2026 del Ministero dell'Interno

“Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola”.

Novità

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2026 il Decreto del Ministero dell’Interno 31 marzo 2026, recante “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola”.

Il decreto si inserisce nel quadro normativo della prevenzione incendi, in raccordo con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e con la normativa tecnica specifica per l’edilizia scolastica, dando attuazione alle disposizioni che hanno prorogato al 31 dicembre 2027 il termine per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici.

Obiettivo

L’obiettivo è definire un percorso graduale e strutturato per il completamento degli interventi, introducendo scadenze intermedie e misure di mitigazione del rischio.

Struttura

Dal punto di vista strutturale, il decreto si articola in tre articoli principali:

Scadenze

Nel dettaglio, il provvedimento prevede un sistema di scadenze differenziate.

In particolare, entro nove mesi dalla pubblicazione deve essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) attestante l’attuazione di un primo nucleo di misure essenziali di sicurezza, tra cui sistemi di allarme, illuminazione di emergenza, estintori e segnaletica.

Il completamento integrale degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi è invece fissato al 31 dicembre 2027, termine entro il quale dovrà essere presentata una seconda SCIA attestante la piena conformità.

Il decreto consente inoltre di effettuare gli adeguamenti anche secondo le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi) e successive integrazioni, prevedendo comunque l’obbligo di attuare alcune misure minime entro il termine dei nove mesi.

Misure gestionali

Particolare rilievo assumono le misure gestionali di mitigazione del rischio, da adottare fino al completamento degli interventi.
Tra queste rientrano, ad esempio:

Entrata in vigore

Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ossia il 9 aprile 2026.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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