13/4/2026

Rifiuti

ADR: in vigore gli Accordi multilaterali M361, M362 e M364

Pubbicazione sul portale UNECE

Accordi Multilaterali M361 del 16 dicembre 2024,  M362 del 20 marzo 2025 e M364 del 20 maggio 2025 dell'UNECE

“Multilateral agreement for carriage of dangerous goods in used articles, machinery or apparatus, Multilateral agreement for carriage of pressure receptacles approved in conformity with standard EN 17339, Multilateral agreement for documents to be carried on the transport unit”.

Novità

È stata resa nota la firma da parte dell’Italia degli Accordi multilaterali ADR M361, M362 e M363, avvenuta in data 17 marzo 2026, nell’ambito del sistema degli accordi multilaterali previsti dall’ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada), pubblicati sul portale UNECE.

Gli accordi multilaterali ADR rappresentano strumenti normativi temporanei che consentono agli Stati firmatari di introdurre deroghe o semplificazioni rispetto alla disciplina ordinaria ADR, con validità limitata nel tempo e applicabili esclusivamente tra i Paesi che li sottoscrivono.

Nel caso specifico, tutti e tre gli accordi sottoscritti dall’Italia prevedono una scadenza al 31 dicembre 2026, contribuendo a introdurre misure di flessibilità operativa in specifici ambiti del trasporto di merci pericolose.

Accordo M361

L’Accordo M361 introduce disposizioni semplificate per il trasporto di merci pericolose contenute in articoli, apparecchiature o macchinari usati, destinati a operazioni di ispezione, manutenzione, riparazione o smaltimento. La deroga consente una gestione più agevole di tali materiali, tenendo conto delle difficoltà operative legate alla classificazione e al confezionamento di apparecchiature già in uso.

Accordo M362

L’Accordo M362 riguarda invece i recipienti a pressione progettati secondo la norma EN 17339, prevedendo, a determinate condizioni, la possibilità di utilizzare azoto compresso in luogo dell’idrogeno per specifiche attività tecniche, come manutenzione e controllo. Tale disposizione introduce un margine di flessibilità tecnica, mantenendo comunque requisiti di sicurezza attraverso limiti di pressione e condizioni operative definite.

Accordo M364

L’Accordo M364 introduce una deroga relativa alla documentazione da tenere a bordo del veicolo, stabilendo che i certificati obbligatori previsti dall’ADR non debbano necessariamente essere custoditi nella cabina di guida, ma possano essere conservati sul veicolo in un luogo accessibile e adeguatamente protetto. Questa misura consente una maggiore adattabilità alle diverse configurazioni dei mezzi e delle operazioni di trasporto.

Struttura

Dal punto di vista strutturale, ciascun accordo è articolato in disposizioni che definiscono:

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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