Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155, del 23 ottobre 2025
“Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155 della Commissione, del 23 ottobre 2025, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica da parte dell’organismo di controllo indipendente e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione”.
Novità e Obiettivi
Il 23 ottobre 2025 la Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 ottobre 2025, che stabilisce le modalità operative relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica da parte dell’organismo di controllo indipendente, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra.
Il nuovo regolamento abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, con l’obiettivo di adeguare la normativa alle nuove disposizioni sui F-gas.
Tra le principali novità vi è:
- l’estensione dell’ambito di applicazione anche agli inalatori predosati, oltre alle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore precaricate con idrofluorocarburi (HFC).
Obblighi
Il documento stabilisce in dettaglio i contenuti obbligatori della dichiarazione di conformità, da redigere secondo il modello fornito nell’allegato I.
La dichiarazione deve essere firmata da un rappresentante legale del fabbricante o importatore, e può riferirsi ad autorizzazioni o deleghe registrate nel portale F-gas.
Sono inoltre definiti gli obblighi documentali per produttori e importatori, che devono conservare registri dettagliati delle quantità e dei tipi di HFC utilizzati, le dichiarazioni doganali e la documentazione attestante l’immissione sul mercato o la reimportazione delle apparecchiature.
Verifica
Il regolamento disciplina anche la verifica da parte dell’organismo di controllo indipendente, specificando i criteri per la valutazione della coerenza tra dichiarazioni, documentazione e dati presenti nel portale F-gas. Gli organismi di controllo devono redigere un documento di verifica da trasmettere alla Commissione europea.
Entrata in vigore
Il Regolamento, che interessa tutte le imprese, entra in vigore il 13 novembre 2025.
È prevista una fase transitoria: le dichiarazioni di conformità redatte secondo il regolamento (UE) 2016/879 restano valide fino al 31 dicembre 2025.

