15/9/2026

Rischio chimico

F-GAS: deroga per gli essiccatori di aria compressa

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975 dell’8 settembre 2026

“Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975 della Commissione, dell’8 settembre 2026, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra in determinate apparecchiature utilizzate per l’essiccazione dell’aria compressa”.

La Commissione europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975 dell’8 settembre 2026, che introduce una deroga alle restrizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra per determinate apparecchiature impiegate nell’essiccazione dell’aria compressa.

Il regolamento è stato pubblicato e messo a disposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Serie L, il 9 settembre 2026 e si applicherà dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030.

Novità

La deroga interviene sui divieti stabiliti dall’Allegato IV, punto 7, lettera b), e punto 8, lettere b) e d), del Regolamento (UE) 2024/573, che dal 1° gennaio 2027 impedirebbero l’immissione sul mercato di alcune apparecchiature contenenti, o il cui funzionamento dipende da, F-gas con GWP pari o superiore a 150.

La misura nasce da una richiesta presentata dalle autorità tedesche nel febbraio 2026 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del Regolamento F-gas.

Secondo quanto valutato dalla Commissione, per l’intera gamma delle applicazioni industriali interessate non sono ancora disponibili alternative tecnicamente praticabili con GWP inferiore a 150 che garantiscano gli standard necessari di prestazione, sicurezza e affidabilità; un’applicazione immediata del divieto determinerebbe inoltre costi sproporzionati.

Tempistiche

In particolare, dal 1° gennaio 2027 e per quattro anni continuerà a essere consentita l’immissione sul mercato di refrigeratori fissi (chillers) con capacità nominale fino a 12 kW inclusi utilizzati come essiccatori d’aria a refrigerazione e contenenti F-gas con GWP pari o superiore a 150.

La deroga riguarda anche le apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria utilizzate per la medesima funzione, sia con capacità nominale fino a 12 kW inclusi, sia con capacità superiore a 12 kW ma inferiore a 50 kW.

In tutti i casi resta obbligatorio il rispetto delle prescrizioni di etichettatura previste dall’articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/573.

Periodo transitori

La Commissione motiva il periodo transitorio con la necessità di assicurare la continuità delle attività industriali, considerando che gli essiccatori d’aria a refrigerazione sono componenti essenziali degli impianti ad aria compressa utilizzati diffusamente nei diversi settori produttivi per eliminare l’umidità.

Il periodo di quattro anni dovrà contemporaneamente consentire lo sviluppo, la validazione e la diffusione di tecnologie alternative conformi, comprese nuove soluzioni di sicurezza e modifiche progettuali finalizzate a ridurre la carica di refrigerante.

La deroga ha quindi carattere temporaneo e cesserà il 31 dicembre 2030.

Struttura

Il Regolamento di esecuzione è composto da due articoli:

Il provvedimento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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