Il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi ha pubblicato il 9 luglio 2026 la “Nota informativa – Dichiarazione di conformità UE. Istruzioni operative per la redazione della dichiarazione di conformità UE ai sensi del Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR)”.
Il documento fornisce indicazioni operative alle imprese per la predisposizione della dichiarazione di conformità prevista dal nuovo Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR), la cui applicazione decorrerà dal 12 agosto 2026.
Obiettivo
L’obiettivo della nota è chiarire contenuti, modalità di compilazione e responsabilità connesse alla dichiarazione di conformità UE, documento obbligatorio che attesta formalmente la conformità dell’imballaggio ai requisiti di sostenibilità introdotti dal PPWR.
CONAI evidenzia come la dichiarazione rappresenti uno degli adempimenti centrali del nuovo regolamento e richieda un approccio coordinato lungo l’intera filiera, coinvolgendo fabbricanti, fornitori, importatori e distributori.
Struttura
La pubblicazione è articolata in diverse sezioni dedicate:
- alla definizione della dichiarazione di conformità,
- ai soggetti responsabili,
- alla conservazione della documentazione,
- alla struttura del documento prevista dall’Allegato VIII del Regolamento,
- alla documentazione tecnica di supporto,
- al ruolo della supply chain,
- alle prescrizioni applicabili dal 12 agosto 2026,
- e alle raccomandazioni operative rivolte alle imprese.
A corredo sono riportati un fac-simile di dichiarazione e numerosi richiami ai contenuti del PPWR e ai documenti interpretativi della Commissione europea.
Fabbricante
La nota chiarisce che il soggetto tenuto a redigere la dichiarazione è il fabbricante, individuato ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (UE) 2025/40 come il responsabile dell’immissione sul mercato dell’imballaggio finito o del prodotto imballato.
Fornitori
I fornitori sono invece chiamati a mettere a disposizione tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie per dimostrare la conformità dei materiali, mentre gli importatori devono verificare l’esistenza della dichiarazione e conservarne copia.
Distributori
I distributori, infine, sono tenuti a garantire che le condizioni di trasporto e stoccaggio non compromettano la conformità dell’imballaggio.
La dichiarazione dovrà essere conservata per cinque anni nel caso degli imballaggi monouso e per dieci anni nel caso degli imballaggi riutilizzabili.
Compilazione della dichiarazione
Un capitolo centrale è dedicato alle modalità di compilazione della dichiarazione.
CONAI ricorda che il documento deve rispettare lo schema previsto dall’Allegato VIII del PPWR, pur senza l’obbligo di utilizzare uno specifico formato grafico.
Ogni dichiarazione deve riferirsi a un singolo imballaggio chiaramente identificabile e può essere integrata con altre dichiarazioni di conformità, ad esempio quelle relative ai materiali destinati al contatto con gli alimenti, purché siano mantenuti distinti i riferimenti normativi e i requisiti applicabili. La valutazione di conformità deve inoltre riguardare l’intera unità di imballaggio, comprendendo tutti i componenti che la costituiscono, quali bottiglia, tappo ed etichetta.
Documentazione tecnica di supporto
La nota approfondisce anche il tema della documentazione tecnica di supporto, prevista dall’Allegato VII del Regolamento, che costituisce l’insieme delle evidenze utilizzate per dimostrare la veridicità delle informazioni riportate nella dichiarazione.
Tale documentazione può comprendere analisi di laboratorio, dati tecnici, calcoli, simulazioni, valutazioni progettuali e altre evidenze utili, deve essere conservata dal fabbricante e resa disponibile alle autorità competenti in caso di controlli. CONAI sottolinea come la raccolta di tali informazioni richieda una stretta collaborazione tra tutti gli operatori della filiera, anche attraverso accordi di riservatezza per la gestione delle informazioni confidenziali.
Temistiche
Particolare rilievo assume l’illustrazione delle prescrizioni applicabili dal 12 agosto 2026.
A partire da tale data, la dichiarazione dovrà attestare almeno tre aspetti fondamentali:
- la conformità ai limiti relativi alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti,
- il rispetto dei limiti sui metalli pesanti previsti dall’articolo 5 del Regolamento per tutti gli imballaggi,
- nel caso degli imballaggi riutilizzabili, la dichiarazione della loro destinazione al riutilizzo, supportata da adeguate valutazioni progettuali, pur in assenza dei criteri quantitativi che entreranno in vigore dal 2030.
Conclusione
Nelle conclusioni, CONAI invita le imprese ad avviare fin da subito le attività necessarie per predisporre dichiarazioni conformi al PPWR, rafforzando il dialogo con i fornitori e organizzando la raccolta della documentazione tecnica richiesta.
Viene inoltre raccomandato di effettuare un’analisi sistematica del portafoglio imballaggi, con particolare attenzione alle situazioni più critiche, adottando un approccio prudenziale e progressivo in vista delle successive scadenze previste dal Regolamento (UE) 2025/40.

