19/1/2026

Sostenibilità

Semplificazioni sulla Tassonomia

Regolamento delegato (UE) 2026/73, 4/7/2025

Regolamento delegato (UE) 2026/73, del 4 luglio 2025

“Regolamento delegato (UE) 2026/73 della Commissione, del 4 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la semplificazione del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare in merito alle attività ecosostenibili e i regolamenti delegati (UE) 2021/2139 e (UE) 2023/2486 per quanto riguarda la semplificazione di determinati criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se le attività economiche non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali”.

Novità

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 gennaio 2026 il Regolamento Delegato (UE) 2026/73 della Commissione, datato 4 luglio 2025, che modifica in modo rilevante il quadro tecnico e procedurale della tassonomia europea per la finanza sostenibile. Il nuovo regolamento interviene con modifiche puntuali su tre atti delegati fondamentali:

Obiettivo

L’obiettivo principale del nuovo intervento è la semplificazione, intesa sia come riduzione degli oneri amministrativi per imprese e operatori finanziari, sia come maggiore chiarezza e proporzionalità nel sistema di rendicontazione, senza indebolire il livello di trasparenza previsto dal regolamento tassonomia.

Contenuti

Tra le novità più significative introdotte, vi è la possibilità per le imprese di escludere dal calcolo dei KPI (indicatori chiave di performance: fatturato, investimenti, costi operativi) le attività che rappresentano meno del 10% del totale, evitando così l’obbligo di verificarne l’ammissibilità e l’allineamento alla tassonomia.

Per gli operatori finanziari viene estesa una maggiore flessibilità nel calcolo degli indicatori, ad esempio escludendo dal denominatore delle esposizioni quelle riferite a controparti non soggette agli obblighi di rendicontazione, come veicoli societari speciali o strumenti derivati.

Il regolamento introduce inoltre una semplificazione dei modelli di rendicontazione, con una revisione sostanziale degli allegati tecnici, eliminando duplicazioni e alleggerendo gli obblighi legati ad alcune attività complesse come il gas naturale e il nucleare.

Un’ulteriore semplificazione riguarda i criteri “Do No Significant Harm” (DNSH): in particolare, sono stati semplificati i riferimenti alle sostanze chimiche pericolose, prevedendo che le sostanze già soggette a deroghe normative — come nel caso della direttiva RoHS o del regolamento sulle sostanze che riducono l’ozono — non siano automaticamente considerate incompatibili con la tassonomia.

Entrata in vigore

Il Regolamento 2026/73 si applica a partire dal 01 gennaio 2026, ma le imprese potranno continuare ad applicare le versioni precedenti dei regolamenti per l’esercizio finanziario iniziato nel corso del 2025.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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