Direttiva Seveso

La prevenzione e il controllo dei rischi di accadimento di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze classificate pericolose.

Direttiva Seveso

La cosiddetta direttiva Seveso II (Direttiva 96/82/CE) è la norma europea tesa alla prevenzione ed al controllo dei rischi di accadimento di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze classificate pericolose. La direttiva prevede specifici obblighi per i gestori di quegli stabilimenti in cui tali sostanze siano o possano essere presenti, in quantitativi superiori a specifici limiti di soglia stabiliti dalla direttiva stessa.

L’Italia ha recepito la direttiva Seveso II con il decreto legislativo n. 334 del 1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.

Il D.Lgs. 334/1999 è stato modificato dal D.Lgs. 238/05, detto "Seveso ter".

In data 13 agosto 2012 è entrata in vigore la nuova direttiva, comunemente definita “Seveso III”, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva 2012/18/UE), recepita con il D.Lgs. 105/2015 che ha modificato il D.Lgs. 334/99. La direttiva Seveso III ha adeguato la disciplina al sistema di classificazione CLP basato sul GHS.

La prevenzione degli incidenti rilevanti, secondo la direttiva Seveso, è connessa alla presenza di determinate sostanze pericolose, e non allo svolgimento di determinate attività che ne prevedono l’uso. Si comprende nella definizione sia la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, sia la possibilità che tali sostanze si generino in caso di perdita di controllo di un processo industriale.

Ai fini dell’applicazione della direttiva Seveso vengono considerate le sostanze che risultano classificate come:

  • tossiche e molto tossiche;
  • comburenti;
  • esplosive;
  • infiammabili, facilmente infiammabili ed estremamente infiammabili;
  • pericolose per l’ambiente.

Ai sensi della Direttiva Seveso, l’azienda è chiamata a rispondere alle prescrizioni e in particolare a:

  • adeguare il Documento di Valutazione dei Rischi;
  • integrare le procedure e i piani di formazione dei lavoratori;
  • predisporre i documenti di notifica e la Scheda Informativa;
  • definire la Politica di Prevenzione;
  • predisporre un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS).

Se le quantità di sostanze pericolose fossero maggiori di quelle riportate nella colonna 3 dell’Allegato I parti 1 e 2, agli adempimenti precedenti si aggiungono i seguenti:

  • Verificare la conformità dei piani di emergenza (interno ed esterno);
  • Definire il Rapporto di Sicurezza.

Il gruppo Ecoricerche offre la propria professionalità ed esperienza per la valutazione e classificazione degli eventi e dei quasi incidenti, in conformità ai contenuti del Rapporto di Sicurezza e per tutte le fasi di notifica fino a conclusione dell'iter.

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