I processi di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione di sostanze chimiche, e relativa classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio.
Il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) norma l’uso delle sostanze chimiche attraverso i processi di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione. È stato adottato per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi che possono derivare da tali sostanze, aumentando al contempo la competitività dell'industria chimica dell'UE.
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze chimiche, è basato sul GHS (sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura dell’ONU) ed ha lo scopo di garantire la protezione della salute e dell’ambiente, nonché la libera circolazione di sostanze, miscele e articoli.
Il regolamento REACH stabilisce le modalità di redazione delle schede di dati di sicurezza (SDS, Safety Data Sheet), i documenti tecnici che devono accompagnare un prodotto lungo tutta la catena di approvvigionamento. Hanno lo scopo di comunicare agli utilizzatori di sostanze chimiche (tal quali o contenute in miscele) le informazioni necessarie a tutelare la salute umana, la sicurezza e l’ambiente.
Ogni produttore o importatore di sostanze o miscele ha la responsabilità di redigere e fornire ai propri clienti una SDS conforme al regolamento REACH. Tale obbligo si applica quando:
Il REACH stabilisce che nel processo di registrazione, per le sostanze registrate in quantità superiori a 10 tonnellate all’anno e con determinate proprietà pericolose, i dichiaranti preparino una valutazione della sicurezza chimica integrata da una valutazione dell’esposizione. Nell’ambito di tale valutazione, devono essere sviluppati degli scenari d’esposizione (SE) per gli usi identificati della sostanza, che devono essere trasmessi agli utilizzatori a valle insieme alla SDS.
Gli scenari d’esposizione descrivono le condizioni operative, la stima dell’esposizione e le misure di gestione dei rischi legati alla sostanza, o alla miscela, e coprono l’intero ciclo di vita della sostanza (formulazione, uso industriale e professionale, uso da parte dei consumatori e uso in articoli).
L’articolo 33 del REACH impone l’obbligo di comunicazione delle sostanze pericolose presenti negli articoli (prodotti). Tutte le aziende che producono, importano o distribuiscono oggetti semplici o complessi sono tenute a comunicare ai propri clienti l’eventuale presenza di sostanze SVHC (sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione, reperibili al link https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table) contenute in tali articoli in concentrazione maggiore allo 0,1% peso/peso.
Gli articoli contenenti SVHC in concentrazione maggiore allo 0,1% devono inoltre essere notificati all’ECHA che, a tale scopo, ha istituito il database SCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex objects - Products). La notifica SCIP garantisce che le informazioni sui prodotti contenenti sostanze in candidate list siano disponibili durante tutto il loro ciclo di vita, in accorto con quanto stabilito dalla direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE – WFD Waste Framework Directive).
Ogni produttore o importatore di articoli contenenti SVHC in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso, oltre alla comunicazione a valle della catena di approvvigionamento, ha l’obbligo di effettuare la notifica nel portale SCIP dell’ECHA
L’articolo 45 del CLP riguarda la comunicazione delle informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria legata all’esposizione a sostanze chimiche. Con il regolamento (EU) 2017/542 è stato aggiunto al CLP l’allegato VIII, che definisce i requisiti per armonizzare le informazioni delle notifiche previste dall’art. 45. Tali informazioni vengono trasmesse agli organismi designati nello Stato membro (i centri antiveleni) e sono utilizzate per la risposta di emergenza sanitaria.
L’allegato VIII definisce inoltre un identificatore unico di formula (UFI) da apporre sull’etichetta della miscela, in modo da collegare univocamente la miscela immessa sul mercato con le informazioni messe a disposizione ai centri antiveleni.
Il formato di notifica ai centri antiveleni (PCN) struttura le informazioni sulle miscele classificate in base ai pericoli per la salute o ai pericoli fisici in maniera conforme all’articolo 45 e all’allegato VIII del regolamento CLP e associa alla miscela un numero UFI.
I produttori di miscele pericolose, prima dell’immissione sul mercato, devono effettuare la notifica PCN per la trasmissione delle informazioni ad ECHA:
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