Nota 27 ottobre 2026, n. 2377 dell'INL
“Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni operative”.
Novità
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), attraverso la Direzione centrale coordinamento giuridico, ha emanato la nota prot. n. 2377 del 27 ottobre 2026, avente ad oggetto «Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni operative».
Il documento fornisce chiarimenti:
- sui tempi di erogazione della formazione obbligatoria,
- sulle condizioni per la revoca dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale,
- sulle disposizioni specifiche applicabili al settore turistico.
Riferimenti normativi
La nota richiama l’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, secondo cui la formazione deve essere erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione del lavoratore somministrato. L’INL precisa che il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, ha eliminato la precedente previsione dei 60 giorni per completare la formazione, contenuta nell’Accordo del 2011, spesso erroneamente interpretata come possibilità di rinviarne l’avvio.
Struttura e contenuti
Revoca della sospensione dell’attività
Un primo chiarimento riguarda la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare, prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008.
Aggiornando le indicazioni della circolare INL n. 3/2021, l’Ispettorato stabilisce che, ai fini della revoca, è sufficiente programmare la formazione dei lavoratori regolarizzati affinché si concluda nel più breve tempo possibile.
Il verbale di prescrizione, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 758/1994, dovrà invece prevedere un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per frequentare i corsi, senza più fare riferimento ai 60 giorni.
Settori turistici e alimenti
La seconda parte della nota approfondisce la disciplina introdotta dall’articolo 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025, per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
In questi settori la formazione e l’eventuale addestramento specifico possono concludersi entro 30 giorni dall’assunzione, fermo restando l’obbligo di avviare tempestivamente il percorso formativo.
L’INL ribadisce che la deroga prevista per il settore turistico non modifica l’obbligo di informazione dei lavoratori, disciplinato dall’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008, che deve essere assolto prima del loro impiego.
Documentazione per i controlli ispettivi
Il documento, articolato in tre pagine, chiarisce inoltre quali evidenze documentali possano dimostrare l’avvio della formazione durante i controlli ispettivi.
Tra queste rientrano le comunicazioni con i soggetti formatori, le richieste agli organismi paritetici e le interlocuzioni con i docenti o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, purché adeguatamente documentate.
Rapporti lavorativi
Per i rapporti di lavoro inferiori a 30 giorni, la formazione dovrà concludersi in tempi coerenti con la durata del contratto.

