Decisione delegata (UE) 2026/1948 del 12 agosto 2026
“Decisione delegata (UE) 2026/1948 della Commissione, del 12 agosto 2026, che modifica la decisione 2001/171/CE per quanto riguarda gli imballaggi in vetro cristallo”.
Novità
Il 28 ottobre 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la Decisione delegata (UE) 2026/1948 della Commissione, del 12 agosto 2026, che modifica la decisione 2001/171/CE per quanto riguarda gli imballaggi in vetro cristallo. Il provvedimento introduce una deroga temporanea e condizionata ai limiti di concentrazione dei metalli pesanti previsti dalla nuova normativa europea sugli imballaggi.
Riferimenti normativi
La decisione si inserisce nel quadro del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), il cui articolo 5, paragrafo 4, stabilisce che la somma delle concentrazioni di quattro metalli pesanti, ossia piombo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg) e cromo esavalente (Cr VI), presenti negli imballaggi o nei loro componenti non debba superare 100 mg/kg.
Tale valore rappresenta un limite complessivo riferito alla somma delle concentrazioni delle quattro sostanze, e non un limite individuale per ciascuna di esse.
La Commissione europea interviene per disciplinare la situazione degli imballaggi in vetro cristallo, utilizzati principalmente nei settori:
- delle bevande spiritose,
- della profumeria,
- della cosmetica,
per i quali il passaggio a processi produttivi privi di piombo presenta ancora difficoltà tecniche, anche a causa della contaminazione residua degli impianti.
Sebbene il limite normativo riguardi tutti e quattro i metalli pesanti indicati, la deroga introdotta dalla decisione risponde specificamente alla presenza di piombo nel vetro cristallo, impiegato nella sua composizione o presente come contaminazione residua.
Struttura e Contenuti
Il provvedimento, articolato in due articoli, modifica la Decisione 2001/171/CE, introducendo nuove definizioni e gli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater.
Vetro cristallo
In particolare, viene consentito agli imballaggi costituiti interamente o parzialmente da vetro cristallo di superare i limiti di concentrazione previsti dal PPWR fino al 31 dicembre 2029, nel rispetto di specifiche condizioni.
Piombo
La fabbricazione di imballaggi in vetro cristallo contenenti piombo, introdotto deliberatamente o presente come contaminazione residua, è consentita soltanto fino al 31 dicembre 2028.
Gli imballaggi fabbricati entro il termine previsto potranno successivamente essere sottoposti a operazioni di finitura, riempiti, etichettati, distribuiti e immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2029.
La deroga è subordinata anche all’adozione di un trattamento di dealcalinizzazione o equivalente, finalizzato a creare una barriera superficiale che limiti il rilascio di piombo nel contenuto.
Sono inoltre previsti obblighi di marcatura permanente per identificare il produttore, informazione agli utilizzatori finali sulla restituzione gratuita degli imballaggi e gestione del riciclaggio attraverso un ciclo chiuso e controllato, documentabile alle autorità competenti.
La decisione mira quindi a consentire una transizione graduale verso la produzione di vetro cristallo senza piombo, mantenendo condizioni di tutela della salute e di controllo del riciclaggio.
Entrata in vigore
Il provvedimento entra in vigore il 29 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

