3/8/2026

Sostenibilità

Altre nuove regole per i rating ESG

Regolamento delegato (UE) 2026/904 - 2026/910

Regolamento delegato (UE) 2026/904, del 24 aprile 2026

“Regolamento delegato (UE) 2026/904 della Commissione, del 24 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative alle sanzioni pecuniarie e alle penalità di mora imposte ai fornitori di rating ESG dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati”.

Regolamento delegato (UE) 2026/910, del 24 aprile 2026

“Regolamento delegato (UE) 2026/910 della Commissione, del 24 aprile 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi imposti ai fornitori di rating ESG dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati”.

Novità

La Commissione europea ha pubblicato il 30 luglio 2026 i Regolamenti delegati (UE) 2026/904 e (UE) 2026/910, entrambi adottati il 24 aprile 2026, che completano il quadro attuativo del Regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e l'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).

I due provvedimenti disciplinano, rispettivamente, le norme procedurali relative alle sanzioni pecuniarie e alle penalità di mora irrogate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e il sistema dei contributi dovuti dai fornitori di rating ESG per la copertura dei costi di autorizzazione, registrazione, riconoscimento e vigilanza.

Regolamento delegato (UE) 2026/904

Il Regolamento delegato (UE) 2026/904 definisce le garanzie procedurali che l'ESMA deve rispettare nell'esercizio dei propri poteri sanzionatori nei confronti dei fornitori di rating ESG. Il provvedimento disciplina le diverse fasi del procedimento istruttorio, assicurando ai soggetti interessati il diritto:

Sono inoltre regolati:

Regolamento delegato (UE) 2026/910

Il Regolamento delegato (UE) 2026/910 stabilisce invece il regime economico applicabile ai fornitori di rating ESG sottoposti alla vigilanza dell'ESMA.

Il documento disciplina i criteri per il calcolo dei contributi annuali di vigilanza, determinati in funzione del fatturato derivante dalle attività di rating ESG, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi sostenuti dall'Autorità europea e delle eventuali spese sostenute dalle autorità nazionali competenti nell'ambito delle attività delegate.

Il regolamento definisce inoltre:

In particolare, è previsto un regime temporaneo che limita i contributi annuali di vigilanza al 2% del fatturato dei piccoli fornitori di rating ESG, mentre i microfornitori sono esentati dal pagamento dei contributi annuali per tutta la durata del regime agevolato.

Tra gli aspetti di maggiore rilievo, il regolamento precisa che i contributi di autorizzazione sono pari a 40.000 euro per i fornitori ordinari e a 20.000 euro per i piccoli fornitori che accedono al regime previsto dal Regolamento (UE) 2024/3005, con maggiorazioni in caso di richieste di avallo dei rating o di esternalizzazione di attività.

Per i fornitori stabiliti in Paesi terzi sono disciplinati specifici contributi per il riconoscimento e la registrazione nell'ambito del regime di equivalenza, mentre le autorità nazionali competenti non possono richiedere contributi direttamente agli operatori, essendo previsto il rimborso dei costi sostenuti da parte dell'ESMA.

Conclusione

Con la pubblicazione dei due regolamenti delegati, la Commissione europea completa un ulteriore tassello della disciplina europea sui rating ESG, definendo sia il quadro procedurale per l'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzione dell'ESMA sia il sistema di finanziamento delle attività di supervisione.

L'obiettivo è garantire un'applicazione uniforme del Regolamento (UE) 2024/3005, rafforzando la trasparenza, l'affidabilità e l'integrità del mercato europeo dei rating ESG.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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