23/9/2026

Sostenibilità

Definiti nuovi standard per il bilancio volontario

Regolamento delegato (UE) 2026/1560

Regolamento delegato (UE) 2026/1560, del 3 luglio 2026

“Regolamento delegato (UE) 2026/1560 della Commissione, del 3 luglio 2026, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte delle imprese protette dal limite per la catena del valore”.

Novità

La Commissione europea ha adottato il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 del 3 luglio 2026, che integra la direttiva 2013/34/UE introducendo principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario per le imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa europea.

Il Regolamento è stato pubblicato e messo a disposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Serie L, il 21 settembre 2026.

Il nuovo standard è rivolto alle imprese che non superano, alla chiusura del bilancio, una media di 1.000 dipendenti nell’esercizio precedente, comprese microimprese, lavoratori autonomi e imprese non costituite in forma societaria.

Riferimenti normativi

Il provvedimento dà attuazione alla direttiva (UE) 2026/470 – “Omnibus I”, che ha modificato la direttiva 2013/34/UE riducendo il numero delle imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria di sostenibilità. Il principio volontario si basa sul precedente standard introdotto dalla raccomandazione (UE) 2025/1710, che dalla data di entrata in vigore del nuovo

Regolamento deve considerarsi priva di effetti giuridici.

Obiettivo

L’obiettivo è permettere alle imprese escluse dalla rendicontazione obbligatoria di fornire dati ESG in modo proporzionato, rispondendo alle richieste provenienti da clienti, banche e investitori, facilitando l’accesso ai finanziamenti e migliorando la gestione delle questioni ambientali e sociali.

Contenuti

Limite per la catena del valore

Un elemento particolarmente rilevante riguarda il cosiddetto “limite per la catena del valore”. Le imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE non potranno richiedere alle imprese della propria catena del valore con non più di 1.000 dipendenti informazioni sulla sostenibilità ulteriori rispetto agli elementi individuati dal Regolamento.

Il limite riguarda però esclusivamente la raccolta di informazioni necessaria alla rendicontazione prevista dalla direttiva contabile e non incide sulle richieste derivanti da altre normative europee o nazionali.

La Commissione precisa inoltre che le imprese obbligate dovrebbero richiedere soltanto le informazioni effettivamente necessarie.

Struttura

Il Regolamento è composto da quattro articoli e due allegati.

Allegato 1

L’Allegato I contiene il principio volontario vero e proprio, organizzato secondo una struttura modulare.

Modulo base

Il modulo base, requisito minimo per le imprese diverse dalle microimprese, comprende le informative da B1 a B11 e copre criteri di redazione, politiche e iniziative di sostenibilità, energia ed emissioni di gas serra, inquinamento, biodiversità, acque, economia circolare e rifiuti, caratteristiche della forza lavoro, salute e sicurezza, retribuzione, contrattazione collettiva, formazione e condanne o ammende per corruzione.

Modulo onnicomprensivo

Il modulo onnicomprensivo, applicabile dopo quello base, aggiunge informazioni su strategia e modello aziendale, obiettivi climatici, emissioni Scope 3, rischi climatici, diritti umani, incidenti nella catena del valore, ricavi derivanti da determinate attività e diversità di genere negli organi di governance.

Per le imprese con non più di 10 dipendenti diversi elementi sono espressamente facoltativi, così da garantire maggiore proporzionalità.

Lo standard prevede inoltre che le informazioni siano pertinenti, veritiere, comparabili, comprensibili e verificabili.

Dal secondo anno devono essere forniti anche dati comparativi rispetto all’esercizio precedente. Se l’impresa redige già una dichiarazione ambientale EMAS, può riunire in un unico documento le informazioni richieste dai due sistemi, evitando duplicazioni.

La relazione può essere resa pubblica, ma la sua funzione primaria è rispondere alle esigenze informative delle controparti commerciali effettive o potenziali.

Le imprese che adottano volontariamente lo standard non sono tenute a ottenere un’attestazione delle informazioni comunicate.

Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Le disposizioni relative al limite per la catena del valore si applicano agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o successivamente, mentre le imprese non soggette alla rendicontazione obbligatoria possono beneficiare del nuovo standard volontario già dall’entrata in vigore del provvedimento.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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