Delibera 20 maggio 2025, n. 04 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
“Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024)”.
Novità
Il 20 maggio 2025 l’Albo nazionale gestori ambientali ha adottato la deliberazione n. 4, con cui stabilisce nuovi criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120. La delibera sostituisce la precedente n. 5 del 19 dicembre 2024 e integra in un unico atto anche le modifiche già introdotte con le deliberazioni n. 2 del 16 settembre 2015 e n. 3 del 15 ottobre 2015, entrambe ora abrogate.
Obiettivo
L’obiettivo del provvedimento è disciplinare in modo organico la possibilità per le imprese iscritte nelle categorie 4 (rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (rifiuti speciali pericolosi) di esercitare anche le attività previste nelle categorie 2-bis e 3-bis, a condizione che non vi siano variazioni nella categoria, classe o tipologia di rifiuti.
La delibera recepisce inoltre le novità normative introdotte dall’articolo 14-bis, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che ha escluso l’obbligo di iscrizione per il trasporto di RAEE da parte dei distributori e soggetti incaricati.
Struttura
La struttura del documento prevede indicazioni differenziate per imprese che operano con veicoli ad uso di terzi e ad uso proprio, precisando le condizioni per l’iscrizione e per l’estensione dell’attività al commercio o al trasporto funzionale agli impianti aziendali.
È inoltre allegato un modello di domanda di variazione dell’iscrizione, da utilizzare per richiedere l’adeguamento ai nuovi criteri.