22/12/2022

Rifiuti

Novità obbligo nomina del consulente ADR

Nota esplicativa del MIT

Aggiornamento in merito all’obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose

In merito all’obbligatorietà della nomina del consulente, il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR cita che: “Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

a) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al 1.1.3.6 e al 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero

b) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi”.

Le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è espresso, in data 21/12/2022, con la nota esplicativa n.0040141.21-12-2022. In tale nota il Ministero afferma che le esenzioni citate ai commi a) e b) del cap. 1.8.3.2 dell’accordo ADR si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

Ad oggi manca, in Italia, uno strumento normativo in cui venga esplicitato che la figura dello speditore possa sfruttare determinate esenzioni per non ricadere nell'obbligo della nomina di un consulente ADR. Tuttavia, tale nota esplicativa va nella direzione di permettere allo speditore di sfruttare le esenzioni sopra citate (cap. 1.8.3.2 dell’accordo ADR) per non ricadere nell’obbligo della nomina di consulente ADR.

Alla luce di tale nota esplicativa, nel caso in cui un’azienda speditrice di merci pericolose rispetti le esenzioni sopra citate, il Ministero ammette il venir meno di quanto previsto dal cap 1.6.1.44 dell’ADR, ovvero l’obbligo di nomina del consulente ADR per gli speditori di merci pericolose entro la data del 31 dicembre 2022.

Si sottolinea quanto già espresso dall’accordo ADR e ribadito dalla stessa nota esplicativa del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero che anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti nel trasporto di merci pericolose dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dallo stesso accordo.

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Nota MIT 21/12/2022 - Consulente ADR

Autore

Ecoricerche s.r.l.

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