27/2/2026

Sostenibilità

Nuove norme su rendicontazione e due diligence

Direttiva (UE) 2026/470, del 24/02/26

Direttiva (UE) 2026/470, del 24 febbraio 2026

“Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità”.

Novità

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Serie L del 26 febbraio 2026, la Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

La direttiva è stata messa a disposizione il 26 febbraio 2026, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Obiettivo

L’obiettivo dell’intervento è ridurre in modo significativo gli oneri amministrativi connessi alla rendicontazione ESG e agli obblighi di due diligence, restringendo l’ambito soggettivo di applicazione alle imprese di maggiori dimensioni e introducendo criteri più proporzionati.

Soggetti obbliganti

Con riferimento alla rendicontazione di sostenibilità, la direttiva modifica la direttiva 2013/34/UE, come già integrata dalla direttiva (UE) 2022/2464, prevedendo che siano soggette agli obblighi solo le imprese che presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 milioni di euro e un numero medio di dipendenti occupati durante l’esercizio superiore a 1.000, anche a livello di gruppo ove applicabile.

Ne consegue l’esclusione delle piccole e medie imprese quotate precedentemente ricomprese nel perimetro applicativo e la possibilità per gli Stati membri di esentare talune imprese dagli obblighi di comunicazione per gli esercizi compresi tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026.

Parallelamente, viene prevista la revisione degli ESRS per semplificare e ridurre gli elementi informativi richiesti, nonché l’introduzione di principi volontari per le imprese escluse.

Sul versante del dovere di diligenza, la direttiva interviene in modo incisivo sulla direttiva (UE) 2024/1760, restringendone l’ambito di applicazione alle imprese di dimensioni ancora maggiori.

Le nuove soglie prevedono che rientrino nell’obbligo le società con ricavi netti superiori a 1.500 milioni di euro e con più di 5.000 dipendenti, innalzando sensibilmente i limiti precedenti. Sono inoltre elevate le soglie relative alle società che operano tramite accordi di franchising o licenza.

Vengono abrogate talune disposizioni ritenute sproporzionate, tra cui quelle relative al piano di transizione climatica, e modificato il regime sanzionatorio, stabilendo un limite massimo uniforme pari al 3% del fatturato netto mondiale. È altresì rinviato al 26 luglio 2029 il termine per l’applicazione della disciplina a tutte le società rientranti nel nuovo ambito.

Recepimento ed entrata in vigore

Per quanto riguarda il recepimento, l’articolo 5 della direttiva stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3 entro il 19 marzo 2027, mentre le disposizioni relative all’articolo 4 devono essere recepite entro e non oltre il 26 luglio 2028.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 18 marzo 2026.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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