Regolamento (UE) 2026/859, del 20 aprile 2026
“Regolamento (UE) 2026/859 della Commissione, del 20 aprile 2026, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il 2,4-dinitrotoluene come componente di articoli”.
Novità
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 21 aprile 2026 il Regolamento (UE) 2026/859 della Commissione del 20 aprile 2026, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) introducendo nuove restrizioni relative al 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) come componente di articoli.
Obiettivo
Il regolamento si inserisce nel quadro normativo europeo in materia di sostanze chimiche, disciplinato dal REACH, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della salute umana limitando l’esposizione a una sostanza classificata come cancerogena di categoria 1B e priva di soglia di sicurezza.
La misura nasce a seguito delle valutazioni dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), che hanno evidenziato un rischio non adeguatamente controllato derivante dalla presenza del 2,4-DNT in diversi articoli immessi sul mercato, in particolare prodotti importati.
Contenuti
Dal punto di vista dei contenuti, il regolamento introduce una nuova voce (n. 83) nell’allegato XVII, stabilendo che,
a partire dal 10 maggio 2027, sarà vietata l’immissione sul mercato e l’uso del 2,4-DNT negli articoli destinati sia ai consumatori sia agli utilizzatori professionali (al di fuori dei siti industriali) quando presente in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in peso .
La restrizione mira in particolare a prevenire l’esposizione derivante da articoli quali:
- componenti automobilistici,
- materiali plastici,
- dispositivi di sicurezza
- e altri prodotti nei quali la sostanza può essere rilasciata durante l’uso.
Esclusioni
Il provvedimento prevede tuttavia specifiche esclusioni, tra cui:
- gli esplosivi regolamentati da altre normative europee,
- gli articoli per uso militare,
- le munizioni destinate alle forze di sicurezza,
- nonché alcune categorie già disciplinate da normative settoriali, come dispositivi medici, materiali a contatto con alimenti e giocattoli.
Settore automobilistico
Particolare attenzione è riservata al settore automobilistico: per alcune applicazioni specifiche, come i microgeneratori di gas nei pretensionatori delle cinture di sicurezza e nei sistemi di sicurezza dei veicoli, è previsto un periodo transitorio più lungo, con applicazione della restrizione a partire dall’11 maggio 2029.
Inoltre, i veicoli immessi sul mercato tra il 2027 e il 2029 potranno continuare a essere utilizzati fino a fine vita senza necessità di adeguamento.

