4/11/2026

Rischio chimico

Agenti chimici: modificati i regolamenti REACH e CLP

Regolamento (UE) 2026/2382, del 21/10/26

Regolamento (UE) 2026/2382, del 21 ottobre 2026

“Regolamento (UE) 2026/2382 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2026, che modifica i regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/1021 e (UE) 2021/697 per quanto riguarda la prontezza alla difesa e l’agevolazione degli investimenti nella difesa e delle condizioni per l’industria della difesa”.

Riferimenti normativi

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 novembre 2026, Serie L, il Regolamento (UE) 2026/2382 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2026, che modifica cinque regolamenti europei per rafforzare la prontezza alla difesa, agevolare gli investimenti e semplificare le condizioni operative dell’industria della difesa.

Il provvedimento interviene sul quadro normativo europeo relativo alle sostanze chimiche e sui meccanismi di finanziamento della ricerca e dello sviluppo nel settore della difesa.

Obiettivo

L’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi e accelerare le procedure, mantenendo un equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la tutela della salute umana e dell’ambiente.

Novità

Le principali modifiche riguardano il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e il Regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi.

Viene ampliata la possibilità per gli Stati membri di concedere esenzioni, quando necessarie nell’interesse della difesa, rispettivamente per sostanze chimiche, miscele e articoli, nonché per prodotti biocidi e articoli trattati. Si tratta di deroghe autorizzabili dagli Stati membri e non di un’esclusione generalizzata del settore della difesa dagli obblighi previsti dalla normativa europea.

Regolamento (UE) 2019/1021

Il regolamento modifica inoltre il Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (POP), introducendo la definizione di prontezza alla difesa e prevedendo che le specificità del settore siano considerate nella valutazione delle sostanze nell’ambito della Convenzione di Stoccolma.

Gli Stati membri possono anche concedere esenzioni da determinati obblighi di comunicazione per proteggere informazioni sensibili, nel rispetto degli obblighi internazionali.

Regolamento (UE) 2021/697

Un ulteriore ambito di intervento riguarda il Regolamento (UE) 2021/697, istitutivo del Fondo europeo per la difesa.

Sono previste semplificazioni nelle procedure di finanziamento, nuove disposizioni a sostegno delle PMI, maggiore flessibilità nella gestione dei programmi di lavoro e modifiche ai criteri di valutazione dei progetti. Viene inoltre ammessa, a determinate condizioni, la finanziabilità dei costi delle attività di collaudo svolte in Ucraina.

Struttura

Il testo è strutturato in sei articoli, dedicati alle modifiche dei cinque regolamenti interessati e alle disposizioni finali.

Entrata in vigore

Il Regolamento (UE) 2026/2382 entrerà in vigore il 23 novembre 2026 e sarà direttamente applicabile negli Stati membri.

È prevista un’applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2025 esclusivamente per la disposizione relativa all’ammissibilità dei costi delle attività di collaudo in Ucraina nell’ambito del Fondo europeo per la difesa.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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