Comunicazione della Commissione, C/2026/4834, del 15 settembre 2026
“Comunicazione della Commissione — Domande e risposte sulla direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti”.
Novità
La Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione C/2026/4834 “Domande e risposte sulla direttiva (UE) 2024/1785”, dedicata alle modifiche introdotte nella disciplina europea delle emissioni industriali.
Il documento è stato pubblicato e messo a disposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Serie C, il 15 settembre 2026.
Obiettivi
L’obiettivo è supportare autorità nazionali, imprese e cittadini nel recepimento e nell’applicazione del quadro normativo riveduto, fornendo chiarimenti interpretativi in forma di domande e risposte.
La Commissione precisa che il documento non è giuridicamente vincolante e che soltanto la Corte di giustizia dell’Unione europea può fornire un’interpretazione autentica del diritto UE.
Riferimenti normativi
Il riferimento principale è la direttiva (UE) 2024/1785, che ha modificato la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED) e la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
La direttiva modificativa è entrata in vigore il 4 agosto 2024 e ha fissato al 1° luglio 2026 il termine entro il quale gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie al suo recepimento.
Le FAQ non tengono invece conto della proposta COM(2025) 986 del 10 dicembre 2025, con cui la Commissione ha proposto ulteriori semplificazioni e riduzioni degli oneri amministrativi: il documento potrà essere aggiornato al termine del relativo iter legislativo.
Struttura
La Comunicazione, di 25 pagine, è organizzata in dieci capitoli. Dopo l’introduzione, affronta:
- i livelli di emissione,
- i livelli di prestazione ambientale e i valori di riferimento,
- il sistema di gestione ambientale,
- gli scarichi indiretti nell’acqua,
- l’innovazione,
- la registrazione delle installazioni soggette alle disposizioni sui solventi organici o sugli allevamenti,
- le nuove regole per gli allevamenti di pollame e suini,
- le disposizioni transitorie
- e, infine, il recepimento della direttiva.
Contenuti
BAT-AEL
Tra i chiarimenti più rilevanti figura quello relativo ai BAT-AEL, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
La direttiva riveduta impone alle autorità competenti di fissare nelle autorizzazioni i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili, tenendo conto dell’intero intervallo BAT-AEL e sulla base di una valutazione effettuata dal gestore. Ciò non significa, precisa la Commissione, che il limite debba essere sempre fissato al valore più basso dell’intervallo.
Le FAQ chiariscono inoltre la nuova disciplina dei BAT-AEPL, cioè i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT, che possono riguardare consumi, efficienza delle risorse, riutilizzo di materiali, acqua ed energia e produzione di rifiuti.
Il documento distingue questi livelli dai valori di riferimento e ne illustra, anche attraverso esempi numerici, le differenti conseguenze sulle condizioni autorizzative.
Nuovo sistema di gestione
Ampio spazio è riservato anche al nuovo sistema di gestione ambientale previsto dall’articolo 14 bis della IED.
La Commissione chiarisce che il sistema non deve necessariamente coincidere con EMAS o ISO 14001, sebbene sia possibile fare riferimento a tali modelli, e che il sistema stesso non deve essere materialmente incorporato nell’autorizzazione; quest’ultima deve però definirne le caratteristiche essenziali.
Per le installazioni esistenti sono inoltre illustrate le tempistiche con cui le nuove prescrizioni dovranno trovare applicazione in occasione del rilascio o dell’aggiornamento delle autorizzazioni e, comunque, secondo le specifiche disposizioni transitorie della direttiva.
Scarichi indiretti delle acque
Ulteriori indicazioni operative riguardano gli scarichi indiretti nelle acque, per i quali devono essere fissati valori limite di emissione anche quando le conclusioni sulle BAT non prevedono specifici BAT-AEL.
La Comunicazione chiarisce inoltre le nuove possibilità di sperimentare e applicare tecniche emergenti, distinguendo le flessibilità previste dagli articoli 27 ter e 27 quater, e affronta la “trasformazione industriale profonda”, per la quale, a determinate condizioni, può essere concesso più tempo per adeguarsi alle condizioni autorizzative aggiornate.
Completano il quadro i chiarimenti dedicati alle installazioni soggette a registrazione, agli allevamenti di pollame e suini e alla gestione del passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni.

