PPWR

Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Cos'è la PPWR?

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La PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) è il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

È entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e si applica dal 12 agosto 2026 e sostituisce la Direttiva 94/62/CE.

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Essendo un regolamento, la PPWR vale direttamente e in modo identico in tutti gli Stati membri, Italia compresa, senza bisogno di leggi nazionali di recepimento.
Riguarda chi produce, importa, distribuisce o immette sul mercato imballaggi e prodotti imballati.‍

I nuovi requisiti coprono l'intero ciclo di vita del packaging:

  • progettazione,
  • scelta dei materiali,
  • sostanze presenti,
  • riciclabilità,
  • etichettatura,
  • gestione della filiera,
  • documentazione di conformità.

Per molte aziende l'adeguamento richiede un approccio strutturato e multidisciplinare, che tenga insieme aspetti normativi, tecnici e organizzativi.

Scadenze PPWR

Cosa è già obbligatorio e cosa arriva

Dal 12 agosto 2026 le aziende che immettono imballaggi sul mercato devono già rispettare obblighi concreti. Il Regolamento, però, prevede un calendario di obblighi progressivi fino al 2040.

Dal 12 agosto 2026

Settore alimentare e fornitori di packaging:

  • Divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti oltre le soglie fissate (25 ppb per singola PFAS, 250 ppb come somma, 50 mg/kg di fluoro totale).

Tutti gli imballaggi:

  • Limite di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente.

Fabbricanti, anche chi fa produrre imballaggi con il proprio marchio:

  • Valutazione della conformità (art. 38), documentazione tecnica (Allegato VII) e dichiarazione di conformità UE (art. 39).

Chi mette per primo a disposizione imballaggi in uno Stato membro:

  • Iscrizione al registro dei produttori ai fini EPR: senza iscrizione non si può commercializzare.
Dal 2028

Tutti gli imballaggi:

  • Etichettatura armonizzata europea con pittogrammi per la raccolta differenziata.
Dal 2030

Fabbricanti, trasporto e logistica:

  • Riciclabilità valutata secondo criteri europei di progettazione per il riciclo;
  • contenuto minimo di plastica riciclata;
  • obiettivi di riutilizzo.

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Il nostro servizio di consulenza PPWR

Un percorso in due fasi

Ecoricerche accompagna le aziende nell'adeguamento alla PPWR con un percorso in due fasi: prima capiamo dove sei, poi ti aiutiamo a gestire la conformità nel tempo. L'obiettivo è trasformare un obbligo normativo in un'occasione per migliorare la sostenibilità del packaging e la gestione della filiera.

Fase 1: assessment iniziale e roadmap di adeguamento

Valutiamo il livello di conformità attuale dei tuoi imballaggi rispetto ai requisiti del Regolamento (UE) 2025/40. In questa fase:

  • individuiamo il ruolo della tua azienda nella filiera (fabbricante, importatore, distributore, produttore EPR) e gli obblighi che ne derivano;
  • censiamo gli imballaggi in uso e i materiali che li compongono;
  • verifichiamo la documentazione già disponibile e quella fornita dai fornitori;
  • definiamo una roadmap di adeguamento con priorità, obiettivi e tempistiche.
Fase 2: supporto operativo e monitoraggio continuo

Ti affianchiamo nella gestione quotidiana della conformità, perché la PPWR non si chiude con un documento firmato una volta. In questa fase:

  • supportiamo la predisposizione e l'aggiornamento della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità UE;
  • coinvolgiamo i fornitori per raccogliere dati, evidenze e garanzie di conformità;
  • monitoriamo i principali indicatori di prestazione del packaging;
  • ti teniamo aggiornato sulle nuove scadenze e sugli atti attuativi della Commissione europea.

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Servizi aggiuntivi

Analisi di laboratorio e sostenibilità

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Analisi delle sostanze che destano preoccupazione (art. 5 PPWR)

L'articolo 5 del Regolamento limita le sostanze pericolose negli imballaggi, tra cui PFAS e metalli pesanti. Nel nostro laboratorio analizziamo i materiali di imballaggio per individuare queste sostanze e fornirti le evidenze tecniche da inserire nella documentazione di conformità.

Analisi MOCA e dichiarazione di conformità

Per gli imballaggi a contatto con alimenti (MOCA) eseguiamo le analisi di laboratorio previste, predisponiamo il piano di autocontrollo igienico secondo il Reg. CE 1935/2004 e il Reg. CE 2023/2006, e supportiamo la redazione della dichiarazione di conformità.

Percorsi di sostenibilità, studi LCA e Carbon Footprint

Misuriamo l'impatto ambientale del packaging lungo tutto il ciclo di vita con studi LCA (Life Cycle Assessment) e Carbon Footprint. I risultati aiutano a scegliere materiali e soluzioni più sostenibili e a comunicarli in modo credibile.

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Con Ecoricerche, consulenza normativa e competenze di laboratorio lavorano in modo integrato.

Ti supportiamo nella predisposizione della documentazione di conformità e, allo stesso tempo, produciamo le evidenze tecniche e analitiche necessarie a sostenerla, garantendo coerenza, affidabilità e continuità lungo tutto il percorso di adeguamento alla PPWR.

  • Un solo interlocutore per aspetti normativi, tecnici e organizzativi.
  • Analisi di laboratorio interne su sostanze, metalli pesanti e MOCA.
  • Competenze su sostenibilità, LCA e Carbon Footprint per andare oltre il semplice adempimento.
  • Un percorso strutturato, dalla fotografia iniziale al monitoraggio nel tempo.
Vuoi sapere a che punto è la tua azienda con la PPWR?

Scoprilo in 2 minuti con il nostro check-up, oppure contattaci per un primo confronto.

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FAQ: Domande frequenti sulla PPWR

Cos'è la PPWR?

La PPWR è il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Sostituisce la Direttiva 94/62/CE e fissa regole comuni in tutta l'Unione europea su progettazione, materiali, riciclabilità, etichettatura e conformità degli imballaggi.

Da quando si applica la PPWR in Italia?

La PPWR si applica in Italia dal 12 agosto 2026. È un regolamento europeo, quindi vale direttamente senza bisogno di una legge italiana di recepimento.

Quali aziende devono adeguarsi alla PPWR?

Devono adeguarsi fabbricanti, importatori, distributori e fornitori logistici di imballaggi, e in generale chi immette sul mercato prodotti confezionati. È considerato fabbricante anche chi fa produrre imballaggi con il proprio marchio.

Quali sono i limiti per i PFAS negli imballaggi alimentari?

Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con alimenti non possono superare 25 ppb per singola PFAS, 250 ppb come somma delle PFAS e 50 mg/kg di fluoro totale.

Cosa serve per dimostrare la conformità di un imballaggio?

Il fabbricante deve svolgere la valutazione della conformità, preparare la documentazione tecnica e firmare la dichiarazione di conformità UE. Questi documenti vanno aggiornati a ogni modifica di materiali o processi.

Come può aiutarmi Ecoricerche?

Ecoricerche offre un assessment iniziale con roadmap di adeguamento, supporto operativo continuo e analisi di laboratorio su sostanze pericolose e MOCA, oltre a studi LCA e Carbon Footprint.

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