Circolare 02 luglio 2026, n. 05 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali
“Non ostatività ai fini dell’iscrizione all’Albo della sentenza di condanna emessa ai sensi dell’art.444 comma 2 del c.p.p.”.
Novità
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la Circolare n. 5 del 2 luglio 2026, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito agli effetti, ai fini dell’iscrizione all’Albo, delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento) emesse ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del Codice di procedura penale.
A chi è rivolto
Il documento è rivolto alle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo con l’obiettivo di uniformare l’interpretazione della normativa a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia.
Contenuti
La circolare prende in esame il rapporto tra il D.Lgs. 150/2022, che ha riformato il processo penale, e il D.M. 120/2014, recante il regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
In particolare, viene evidenziato che la riforma ha modificato l’articolo 445, comma 1-bis, del Codice di procedura penale, stabilendo che la sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 444, comma 2, non produce effetti nei giudizi civili, amministrativi, tributari e disciplinari e non può essere equiparata a una sentenza di condanna da disposizioni normative diverse da quelle penali.
Alla luce di tale modifica normativa, il Comitato chiarisce che la previsione contenuta nell’articolo 10, comma 2, lettera d), del D.M. 120/2014, che equipara la sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna ai fini dell’iscrizione all’Albo, deve essere interpretata in conformità al nuovo quadro legislativo. Ne consegue che la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, c.p.p. non costituisce più una causa ostativa all’iscrizione o al mantenimento dell’iscrizione all’Albo, purché non siano state applicate pene accessorie.
La circolare assume quindi valore di indirizzo operativo per tutte le Sezioni territoriali dell’Albo, chiamate a valutare le domande di iscrizione e i procedimenti di mantenimento dell’iscrizione secondo un criterio uniforme e coerente con le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia.
L’obiettivo è evitare interpretazioni difformi e garantire un’applicazione omogenea della disciplina su tutto il territorio nazionale.
Con questo chiarimento il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali adegua la propria prassi amministrativa all’evoluzione del quadro normativo, precisando che, in assenza di pene accessorie, la sentenza di patteggiamento di cui all’articolo 444, comma 2, c.p.p. non preclude né l’iscrizione né il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

