21/10/2026

Ambiente

Pubblicato il decreto sulla confisca dei beni

D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186

D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 186

“Attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni”.

Novità

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026 il Decreto Legislativo 25 settembre 2026, n. 186, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni».

Il provvedimento, che entrerà in vigore il 31 ottobre 2026, introduce importanti modifiche alla disciplina nazionale del recupero dei beni collegati ad attività illecite, con specifiche disposizioni riguardanti anche i reati ambientali.

Obiettivo

L'obiettivo del decreto è rafforzare gli strumenti di individuazione, sequestro e confisca dei beni derivanti da attività criminali o utilizzati per commettere reati, in attuazione della normativa europea.

Riferimenti normativi

Le disposizioni intervengono su diversi testi normativi, tra cui il Codice penale, il Codice di procedura penale, il Codice civile, il Codice antimafia e il D.Lgs. 152/2006, recante le norme in materia ambientale.

Struttura

Il decreto è articolato in 16 articoli suddivisi in cinque Titoli, dedicati rispettivamente alle disposizioni generali, alla confisca, alla vendita dei beni prima della confisca definitiva, alla gestione delle cripto-attività sequestrate e alle disposizioni transitorie e finali.

Settore ambientale

Di particolare interesse per il settore ambientale è l'articolo 8, che modifica il D.Lgs. 152/2006.

In particolare, per i reati previsti dagli articoli 255-bis e 255-ter, viene introdotta la confisca delle cose utilizzate o destinate alla commissione del reato, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti.

Viene inoltre modificato l'articolo 259-bis, prevedendo la confisca del prodotto, del prezzo o del profitto del reato e, qualora questa non sia possibile, di beni di valore equivalente.

Ulteriori novità derivano dall'articolo 2, che introduce nel Codice penale gli articoli 240-ter e 240-quater. Le nuove disposizioni disciplinano, per specifiche fattispecie di reato, la confisca per equivalente dei beni strumentali e la confisca di beni trasferiti a terzi per sottrarli al provvedimento, alle condizioni stabilite dalla legge. Il campo di applicazione comprende anche determinati delitti ambientali previsti dal Codice penale e dal D.Lgs. 152/2006.

Conclusione

Il provvedimento rafforza quindi il quadro degli strumenti patrimoniali di contrasto agli illeciti ambientali, affiancando alle conseguenze penali dei reati misure finalizzate a sottrarre agli autori i beni utilizzati per le attività illecite e i relativi vantaggi economici.

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Autore

Ecoricerche s.r.l.

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